Art. 3 
 
  Ciascuna  regione/provincia  autonoma  dovra'   sottoscrivere   una
Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la  programmazione
ed i progetti internazionali  al  fine  di  definire  i  compiti  dei
soggetti, le modalita' e i tempi di implementazione dei progetti. 
  In ogni caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non
assumera' rapporti diretti con le imprese,  i  gruppi  di  lavoro,  i
professionisti, i fornitori di beni e servizi  ai  quali  le  regioni
affideranno  la  realizzazione  di  tutte  o  parte  delle  attivita'
indicate nelle proposte d'intervento presentate. 
  Le eventuali convenzioni o i  contratti  tra  la  regione/provincia
autonoma e le  imprese,  i  gruppi  di  lavoro  e  i  professionisti,
fornitori di beni o servizi, dovranno  prevedere  nei  confronti  dei
medesimi l'obbligo di conformarsi alle direttive del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e ad accettare le forme  di  controllo
che lo stesso riterra' opportuno effettuare ai fini del miglior esito
degli interventi. 
  Il Ministero valutera', a mezzo esame istruttorio, l'ammissibilita'
delle      eventuali      variazioni      progettuali      comunicate
dall'Amministrazione  locale  assegnataria.  Qualora  le   variazioni
ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo  carico
della regione/provincia autonoma.