Art. 3 Ciascuna regione/provincia autonoma dovra' sottoscrivere una Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali al fine di definire i compiti dei soggetti, le modalita' e i tempi di implementazione dei progetti. In ogni caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non assumera' rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali le regioni affideranno la realizzazione di tutte o parte delle attivita' indicate nelle proposte d'intervento presentate. Le eventuali convenzioni o i contratti tra la regione/provincia autonoma e le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo di conformarsi alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad accettare le forme di controllo che lo stesso riterra' opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi. Il Ministero valutera', a mezzo esame istruttorio, l'ammissibilita' delle eventuali variazioni progettuali comunicate dall'Amministrazione locale assegnataria. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico della regione/provincia autonoma.