IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  di  seguito
«decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli  1  e
2; 
  Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013,  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della
regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di  entrata
in vigore del medesimo  decreto-legge,  gli  indirizzi  comuni  e  le
priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura,  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale,  dell'Istituto  superiore  di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la  mappatura,
anche  mediante  strumenti  di  telerilevamento,  dei  terreni  della
regione Campania destinati  all'agricoltura,  al  fine  di  accertare
l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di  sversamenti
e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; 
  Vista la direttiva  dei  Ministri  del  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    regione    Campania    destinati
all'agricoltura», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013»,  e  in
particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la  condivisione
dei dati disponibili «anche  attraverso  l'utilizzo  della  struttura
informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise per la raccolta  delle  informazioni,  l'esecuzione  delle
procedure di classificazione e la registrazione dei  terreni  oggetto
di indagine», e 2, comma 1,  che  ha  indicato  l'elenco  dei  comuni
ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una
superficie interessata di 107.614  ettari,  nell'ambito  della  quale
sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per  una  superficie
pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
n. 136 del 2013, gli enti presentano ai Ministri «una relazione con i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi  e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda,  indicati  come
prioritari dalla medesima direttiva»; 
  Vista la relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013, di seguito «Relazione del 10 marzo 2014»; e, in particolare, la
divisione dei  terreni  oggetto  di  indagine  in  cinque  classi  di
rischio; 
  Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del  31  marzo  2014,  di  seguito  «decreto
dell'11 marzo 2014» con il quale, sulla base della predetta relazione
del 10 marzo 2014, sono state  disposte  indagini  dirette  sui  siti
della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da  5  a  2,
come individuate nella medesima relazione; 
  Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 aprile  2014,  di  seguito
«direttiva del 16 aprile 2014», con la quale sono stati definiti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136
del 2014, ulteriori territori da sottoporre  alle  indagini  tecniche
per  la  mappatura  dei  terreni  della  regione  Campania  destinati
all'agricoltura  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del   medesimo
decreto-legge; 
  Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 giugno 2014 con  la  quale
e' stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro,
costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito
indicato come «Gruppo di lavoro», in data 30 gennaio 2015, di seguito
«Relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con  lettera  del  12
febbraio  2015,  all'esito  delle  disposte  indagini   dirette   con
riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al
citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti  sono
stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso
agricolo, nonche' all'esito delle indagini sugli ulteriori  territori
della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile
2014; 
  Considerato che la relazione del 30 gennaio 2015 sara'  pubblicata,
contestualmente alla pubblicazione del  presente  decreto,  sui  siti
istituzionali dei Ministeri delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  primo  e  quinto
periodo, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine
di quindici giorni dalla presentazione dei risultati  delle  indagini
dirette, con uno o piu' decreti dei  Ministri  sono  indicati,  anche
tenendo conto  dei  principi  di  cui  agli  articoli  14  e  15  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono
essere destinati alla produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a
colture diverse in  considerazione  delle  capacita'  fitodepurative,
ovvero  i  terreni  da  destinare  solo  a   determinate   produzioni
agroalimentari; 
  Ritenuto quindi necessario procedere a tale  individuazione  per  i
territori ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di  cui  al  citato
decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati  riportati  nella
Relazione del 30 gennaio 2015; 
  Ritenuto necessario acquisire, con riferimento ai  terreni  di  cui
alla direttiva del 16  aprile  2014,  dati  aggiornati  con  indagini
dirette al  fine  di  indicare  i  terreni  che  non  possono  essere
destinati alla produzione agroalimentare, ma possono essere destinati
solo  a   colture   diverse   in   considerazione   delle   capacita'
fitodepurative o a determinate produzioni agroalimentari ai sensi del
citato art. 1, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n.  136  del
2013, e che le predette indagini dirette devono essere svolte secondo
l'ordine di graduazione del rischio  dei  terreni  medesimi  definito
dalla relazione del 10 marzo 2014  e  con  le  modalita'  di  cui  al
decreto dell'11 marzo 2014; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Ritenuto pertanto necessario lo svolgimento di indagini dirette  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del  «decreto-legge  136  del  2013»  con
riferimento ai siti classificati ai livelli di rischio da 5 a 2; 
  Vista infine la proposta del  Gruppo  di  lavoro,  contenuta  nella
Relazione del 30 gennaio 2015, di modificare  l'ordine  di  priorita'
nello svolgimento delle indagini dirette di cui all'art. 1, comma  4,
lettera d), del decreto  dell'11  marzo  2014  con  riferimento  alle
sottoclassi 2a e 2b; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle previsioni di cui
al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013; 
 
                               Emanano 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli
  della  regione  Campania  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
  decreto-legge n. 136 del 2013. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 136 del 2013: 
    a) i terreni di cui all'allegato  «A»  possono  essere  destinati
alle produzioni agroalimentari; 
    b) i terreni di cui all'allegato  «B»  possono  essere  destinati
solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo  le  condizioni
indicate nel medesimo allegato; 
    c) i terreni di cui all'allegato «C» non possono essere destinati
alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a  colture  diverse
in  considerazione  delle  capacita'   fitodepurative,   secondo   le
condizioni indicate nel medesimo allegato; 
    d)  i  terreni  di  cui  all'allegato  «D»  non  possono   essere
utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale  secondo
le indicazioni contenute nel medesimo allegato. 
  2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo
2014, cessa a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto per i soli terreni di cui al comma  1,
lettera a).