Art. 2 Terreni agricoli della regione Campania, individuati con la direttiva del 16 aprile 2014, da sottoporre ad indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo 2014 svolgono le indagini dirette di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 1 del medesimo decreto dell'11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, con il seguente ordine di priorita': a) terreni classificati nel livello di rischio 5, di cui all'allegato «E»; b) terreni classificati nel livello di rischio 4, di cui all'allegato «F»; c) terreni classificati nel livello di rischio 3, di cui all'allegato «G»; d) terreni classificati nel livello di rischio 2, di cui all'allegato «H». 2. Nelle more dell'esecuzione delle indagini dirette di cui al comma 1 e sino all'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, all'operatore del settore alimentare che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nel rispetto del principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi. L'immissione sul mercato delle singole colture e' consentita ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) le colture siano state gia' oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale; b) siano state effettuate indagini, su richiesta dell'operatore, dall'azienda sanitaria locale, con esito analitico favorevole per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore. 3. Ad integrazione delle disposizioni di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, i soggetti di cui al comma 1, sono autorizzati a svolgere indagini dirette anche sui terreni agricoli limitrofi, ubicati nei comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, a quelli nei quali e' stata evidenziata la presenza di uno o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui all'Allegato 5, al Titolo V della parte Quarta-Tabella 1- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.