Art. 2 
 
Terreni agricoli della regione Campania, individuati con la direttiva
  del 16 aprile 2014, da sottoporre  ad  indagini  dirette  ai  sensi
  dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013. 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo
2014 svolgono le indagini dirette di cui all'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalita' e nei termini di  cui
all'art. 1 del medesimo  decreto  dell'11  marzo  2014,  sui  terreni
ricadenti nei comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, con il
seguente ordine di priorita': 
    a)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  5,  di  cui
all'allegato «E»; 
    b)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  4,  di  cui
all'allegato «F»; 
    c)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  3,  di  cui
all'allegato «G»; 
    d)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  2,  di  cui
all'allegato «H». 
  2. Nelle more dell'esecuzione delle  indagini  dirette  di  cui  al
comma 1 e sino all'adozione dei decreti di cui all'art. 1,  comma  6,
del  decreto-legge  n.  136  del  2013,  all'operatore  del   settore
alimentare che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui  al
comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  nel  rispetto  del  principio  di
precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,  e'  vietata
l'immissione sul mercato  dei  prodotti  medesimi.  L'immissione  sul
mercato delle singole colture e' consentita ove  ricorra  almeno  una
delle seguenti condizioni: 
    a) le colture siano state gia' oggetto di controlli ufficiali con
esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per  la  presenza
di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale; 
    b) siano state effettuate indagini, su richiesta  dell'operatore,
dall'azienda sanitaria locale, con esito analitico favorevole per  la
presenza di  contaminanti  disciplinati  dalla  normativa  europea  e
nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore. 
  3. Ad integrazione delle disposizioni  di  cui  al  citato  decreto
dell'11 marzo 2014, i soggetti di cui al comma 1, sono autorizzati  a
svolgere indagini  dirette  anche  sui  terreni  agricoli  limitrofi,
ubicati nei comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013  e  del
16 aprile 2014, a quelli nei quali e' stata evidenziata  la  presenza
di uno o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di  cui
all'Allegato 5, al Titolo V della parte Quarta-Tabella 1- del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.