Art. 2 
 
  Il certificato deve essere compilato,  firmato  e  trasmesso  dagli
enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti  per
territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, a pena  di
decadenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2015 
 
                                                 Il capo dipartimento 
                                                      Belgiorno       
 
 
Il ragioniere generale dello Stato 
             Franco