Art. 2 Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni 1. Sono tenute alla comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, la comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3 puo' essere altresi' richiesta ai soggetti partecipati dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo.