Art. 2 
 
 
        Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni 
 
  1. Sono tenute alla comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al
successivo art. 3 le Amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  quelle
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi  dell'art.
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4,  comma  2,
la comunicazione delle informazioni di cui al successivo art. 3  puo'
essere   altresi'   richiesta   ai   soggetti    partecipati    dalle
Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo.