Art. 3 
 
 
                       Informazioni richieste 
 
  1. Le Amministrazioni  di  cui  all'art.  2  comunicano,  per  ogni
societa' o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato
direttamente   o   indirettamente,   o   in   cui   nominano   propri
rappresentanti  anche  senza  detenere   quote   di   partecipazioni,
l'entita'   della   partecipazione,    le    informazioni    relative
all'anagrafica, al settore di attivita', al  bilancio  di  esercizio,
alle  funzioni  svolte  nei  confronti  dell'Amministrazione  e  alle
attivita'  affidate,  gli  oneri  a  qualunque  titolo  gravanti  sul
bilancio    dell'Amministrazione     nonche'     i     rappresentanti
dell'Amministrazione negli organi di governo, con  indicazione  della
carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresi'
comunicate  le  informazioni  sul  costo  del   personale,   comunque
utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165.