Art. 3 Informazioni richieste 1. Le Amministrazioni di cui all'art. 2 comunicano, per ogni societa' o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente, o in cui nominano propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, l'entita' della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attivita', al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attivita' affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione nonche' i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresi' comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.