Art. 4 
 
 
                 Modalita' di acquisizione dei dati 
 
  1. Le informazioni di cui al precedente art. 3 sono acquisite,  con
cadenza annuale, attraverso il sistema informatico  implementato  dal
Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  2.  In  applicazione  dei  principi  di   razionalizzazione   della
rilevazione di informazioni, di semplificazione nella trasmissione di
dati nonche' di riduzione degli oneri, finanziari e non, derivanti da
obblighi normativi, le informazioni di cui al precedente art. 3,  ove
possibile, sono acquisite da banche dati esistenti. 
  3. La lista delle informazioni, i termini e le modalita'  operative
di trasmissione sono definiti annualmente e  comunicati  ai  soggetti
tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico  di  cui  al
comma 1 nonche' pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento
del Tesoro.