Art. 4 Modalita' di acquisizione dei dati 1. Le informazioni di cui al precedente art. 3 sono acquisite, con cadenza annuale, attraverso il sistema informatico implementato dal Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. In applicazione dei principi di razionalizzazione della rilevazione di informazioni, di semplificazione nella trasmissione di dati nonche' di riduzione degli oneri, finanziari e non, derivanti da obblighi normativi, le informazioni di cui al precedente art. 3, ove possibile, sono acquisite da banche dati esistenti. 3. La lista delle informazioni, i termini e le modalita' operative di trasmissione sono definiti annualmente e comunicati ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 nonche' pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.