Art. 5 Modalita' di accesso alle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche 1. Le informazioni comunicate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al precedente art. 4 ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali.