Art. 3 
 
 
                              Esercizio 
 
  1. Agli ascensori  in  servizio  pubblico  e'  preposto,  ai  sensi
dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.  753/1980
ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un Responsabile
dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono  stabiliti
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18
febbraio 2011. 
  2. L'esercizio dell'impianto si svolge con  le  modalita'  indicate
nel regolamento di esercizio emanato,  ai  sensi  dell'art.  102  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile
dell'Esercizio ed approvato dagli  Organi  regionali,  o  dagli  enti
locali delegati. 
  3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il
personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio  ed  il
piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi,
i divieti e le sanzioni. 
  4.  Le  disposizioni  relative  ai  viaggiatori  sono  esposte   al
pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.