Art. 3 Esercizio 1. Agli ascensori in servizio pubblico e' preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un Responsabile dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011. 2. L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalita' indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile dell'Esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati. 3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio ed il piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni. 4. Le disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.