IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni  volte  a
disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo  perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009,  che  prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti  i  livelli
istituzionali, del  criterio  della  spesa  storica  a  favore  della
perequazione della capacita'  fiscale  per  le  funzioni  diverse  da
quelle  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n.  42
del 2009, recante i  principi  e  criteri  direttivi  concernenti  il
finanziamento  delle  funzioni   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane, che prevede che le spese per le  funzioni  di  comuni,
province e citta' metropolitane relative  alle  funzioni  diverse  da
quelle  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo
basato sulla capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42  del  2009,
che, nel dettare  i  principi  ed  i  criteri  direttivi  concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi  per  gli  enti  locali,
stabilisce che, per le spese relative  all'esercizio  delle  funzioni
diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i  comuni  e
quello per le province e  le  citta'  metropolitane  sono  diretti  a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima  legge  n.  42
del  2009,  che  prevede,  con  riguardo  al  coordinamento  e   alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia  garantita
la trasparenza  delle  diverse  capacita'  fiscali  e  delle  risorse
complessive per abitante prima e dopo la  perequazione,  in  modo  da
salvaguardare  il  principio  dell'ordine  della  graduatoria   delle
capacita'  fiscali  e   la   sua   eventuale   modifica   a   seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale; 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  che  ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della  citata  legge  n.
228 del 2012, che prevede che i criteri di formazione  e  di  riparto
del Fondo di solidarieta' comunale siano stabiliti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da  emanare  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento  per  gli  anni  2015  e
successivi, tenendo anche conto, per i singoli comuni, dei criteri di
cui alla medesima lettera b); 
  Visto l'art. 1, comma 380-quater, della menzionata legge n. 228 del
2012, il quale dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, una quota percentuale  dell'importo  attribuito  a
titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma  380-ter  e'
accantonato per essere redistribuito, con il decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma
380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche'  dei
fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale  di  cui  all'art.  4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento e che per detta quota percentuale non operano
i criteri di cui alla lettera b) del citato comma 380-ter; 
  Visto l'art. 1, comma 380-quinquies, della legge n. 228  del  2012,
il quale statuisce che, a decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui
al comma 380-quater sono distribuite in base  alle  disposizioni  del
medesimo comma 380-quater; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, che dispone che con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono  adottate,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo  e  la  stima
delle capacita' fiscali per singolo comune delle  regioni  a  statuto
ordinario, di cui  all'art.  1,  comma  380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228; 
  Visto  il  medesimo  art.  43,   comma   5-quater,   del   predetto
decreto-legge n.  133  del  2014,  il  quale  prevede  che,  dopo  la
conclusione  dell'intesa  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, lo schema di decreto per l'adozione della  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali
sia trasmesso alle Camere affinche'  sullo  stesso  sia  espresso  il
parere  della   Commissione   parlamentare   per   l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, e delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  da
rendere entro trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  decorso
inutilmente il quale, il decreto puo' comunque essere adottato, e che
il Ministro, qualora non intenda conformarsi ai pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri; 
  Visto il rapporto del 28 ottobre 2014 sulla stima  della  capacita'
fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, pubblicato  sul
sito del Dipartimento delle finanze  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze il 3 novembre 2014; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai
sensi dell'art. 43, comma 5-quater,  del  decreto-legge  n.  133  del
2014, nella seduta del 16 dicembre 2014; 
  Visto il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale e della commissione V -  bilancio,  espressi,  ai
sensi art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge  n.  133  del  2014,
nelle sedute del 25 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate la nota metodologica relativa  alla  procedura  di
calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo  comune  delle
regioni a statuto ordinario, di cui  all'art.  1,  comma  380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allegati al  presente  decreto,
di seguito indicati: 
  a) rapporto sulla stima della capacita' fiscale  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario; 
  b) stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario. 
  2. La metodologia e la stima delle capacita'  fiscali  per  singolo
comune delle regioni a statuto ordinario  di  cui  al  comma  1  sono
sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma,  con  cadenza
annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener
progressivamente conto del tax gap  e  della  variabilita'  dei  dati
assunti a riferimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 marzo 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan