Art. 2
Soggetti beneficiari del credito d'imposta
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 83
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:
a) per «esercizio ricettivo singolo» si intende la struttura,
organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti
tipologie:
1) struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a
gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in
uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno di sette
camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere
gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere,
gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli
articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche'
quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
2) struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la
gioventu'; case e appartamenti per vacanze; residence; case per
ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonche' le strutture
individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
b) per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi
o ancillari», si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio,
delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un
esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con
soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettivita', quali
ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione,
commercializzazione, accoglienza turistica e attivita' analoghe;
c) Per «agenzie di viaggio e tour operator», si intendono quelle
che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive
modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti al
cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming,
o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui
all'allegato 15 annesso al predetto decreto.
2. Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 del presente articolo
possono beneficiare del credito d'imposta di cui in premessa sempre
che svolgano in via non occasionale le attivita' di cui alla
divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007. Rimane fermo, nel caso di cui al comma 1,
lettera b), che destinatario dell'agevolazione fiscale e' l'esercizio
ricettivo singolo componente l'aggregazione.