Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggi e tour
operator, come rispettivamente definiti nell'art. 2, comma 1, lettere
a), b) e c), e' riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016 un
credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi
sostenuti per gli investimenti e attivita' di sviluppo indicate
all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, con esclusione dei
costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d'imposta
e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e
comunque fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei tre
anni d'imposta, nonche' fino all'esaurimento dell'importo massimo di
cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 83 del 2014,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non
cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre
agevolazioni di natura fiscale.