Art. 4
Spese eleggibili al credito d'imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al
presente decreto, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove
effettivamente sostenute ai sensi del comma 3:
a) con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a
condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio
gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in
download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione
hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri,
parabole, ripetitori di segnale);
b) con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il
sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici
per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado
di garantire gli standard di interoperabilita' necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati
e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed
extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard
disk);
d) con riferimento alle spese per spazi e pubblicita' per la
promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da
tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web
e pubblicita' on-line;
e) con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la
comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di
prestazioni e di servizi;
f) con riferimento alle spese per strumenti per la promozione
digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di
ospitalita' per persone con disabilita': contratto di fornitura di
prestazioni e di servizi; acquisto di software;
g) con riferimento alle spese per servizi relativi alla
formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di
fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
2. Le singole voci di spesa di cui al comma 2 sono eleggibili,
ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese
eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per
ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potra'
usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500
euro.
3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui
redditi.
4. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da
apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei
revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.