Art. 6
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono
riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti degli
stanziamenti annui disponibili a legislazione vigente per gli
esercizi dal 2015 al 2019 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Una quota non
superiore al 10 per cento delle risorse di cui al periodo precedente
e' riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano
lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato
in premessa, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie
intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 -
Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15
annesso al medesimo decreto. Per consentire la regolazione contabile
delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente
decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio», aperta
presso la Banca d'Italia.
2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle
domande, di cui all'art. 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet
l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di
tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalita',
l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che saranno
prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.