Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al
presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di
cui all'art. 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia
incompleta rispetto a quella richiesta; e', altresi', revocato: a) se
i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee
all'esercizio d'impresa; b) in caso di accertamento della falsita'
delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze
di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si
provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi
dell'art. 8.