Art. 7 Cause di revoca del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui all'art. 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; e', altresi', revocato: a) se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee all'esercizio d'impresa; b) in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.