Art. 8 
 
 
            Controlli ed eventuali procedure di recupero 
            del credito d'imposta illegittimamente fruito 
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui  al  presente
decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero  a
causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle  quali  e'
stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi  dell'art.  1,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  2. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta  di  cui
all'art.  1,  accertata  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di
controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere  tecnico
in ordine alla ammissibilita' di specifiche  attivita',  ovvero  alla
pertinenza  e  congruita'  dei  costi,  i  controlli  possono  essere
effettuati con la collaborazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  che,  previa  richiesta  della
predetta  Agenzia,  esprime  il  proprio  parere  ovvero  dispone  la
partecipazione  di  proprio  personale  all'attivita'  di  controllo.
L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e'  svolta
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle Entrate trasmette al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle  imprese  che
hanno utilizzato in  compensazione  il  credito  d'imposta  nell'anno
solare precedente, con i relativi importi. 
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 12 febbraio 2015 
 
                                       Il Ministro dei beni           
                            e delle attivita' culturali e del turismo 
                                           Franceschini               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 898