Art. 2 Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I 1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, cosi' come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate: a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attivita'. b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attivita', di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attivita' un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attivita', in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto. c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase. d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase. e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato I al presente decreto. 2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, puo' essere realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti, secondo i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza: a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonche' la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio. b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera b). c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase. d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase. e. Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) i responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.