Art. 3 Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II 1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata: a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31. b) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28. c) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II al presente decreto. 2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata. 3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato II al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei seguenti casi: a) sia stata presentata la segnalazione certificata; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio di seguito specificati, entro i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate: a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attivita'. b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II al presente decreto: punto 36.1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1, punto 38.2; punto 39; punto 40. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attivita' un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attivita', in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011. c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione. d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II al presente decreto.