Art. 4 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo  d'applicazione  disciplinato
dal presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali  stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso.