Art. 5 Disposizioni finali 1. E' fatta salva la facolta' di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002. 2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b). 3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2015 Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan