Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. E' fatta salva la facolta'  di  optare  per  l'applicazione  del
presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per  le
quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di  adeguamento
al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base
di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di
un progetto approvato in data antecedente all'entrata in  vigore  del
decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002. 
  2. In caso di mancato esercizio di  tale  opzione,  gli  enti  e  i
privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano  al
Comando la segnalazione certificata relativa al completo  adeguamento
antincendio della struttura, che  deve  comunque  avvenire  entro  il
termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi  previsto
al comma 1, lettera b). 
  3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 marzo 2015 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan