Art. 8 
 
 
                    Ritardato od omesso pagamento 
 
  1. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e
le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono -  in  misura
totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si  provvedera'
ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale
18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita'  di  accertamento  e  di
riscossione dei contributi in questione.