Art. 4 
 
 
                 Piccole e medie imprese innovative 
 
  1. Per «piccole  e  medie  imprese  innovative»,  di  seguito  «PMI
innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione
2003/ 361/CE, (( societa' di  capitali,  costituite  anche  in  forma
cooperativa, )) che possiedono i seguenti requisiti: 
    a) la residenza in Italia ai sensi  dell'articolo  73  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Stati aderenti all'accordo sullo spazio  economico  europeo,  purche'
abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 
    b)  la  certificazione  dell'ultimo  bilancio  e   dell'eventuale
bilancio consolidato redatto  da  un  revisore  contabile  o  da  una
societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; 
    ((  c)  le  loro  azioni  non  sono   quotate   in   un   mercato
regolamentato; )) 
    d)  l'assenza  di  iscrizione  al  registro   speciale   previsto
all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    e) almeno due dei seguenti requisiti: 
      1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura
uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra costo  e
valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo  per
le spese in (( ricerca, sviluppo e innovazione  ))  sono  escluse  le
spese per l'acquisto (( e per la locazione )) di beni immobili  ((  ;
nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad  alto
contenuto innovativo. )) Ai fini del presente decreto, in aggiunta  a
quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da  annoverarsi
tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:  le  spese  relative
allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi  di  incubazione  forniti  da  incubatori  certificati   come
definiti dall'articolo 25, comma  5,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi
soci ed amministratori;  le  spese  legali  per  la  registrazione  e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze  d'uso.  Le
spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte  in
nota integrativa; 
      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,
in percentuale uguale  o  superiore  al  quinto  della  forza  lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, op-pure in possesso di laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore  a  un  terzo
della forza lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  laurea
magistrale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      (( 3) titolarita', anche quali depositarie o  licenziatarie  di
almeno  una  privativa  industriale,  relativa   a   una   invenzione
industriale,  biotecnologica,  a  una  topografia   di   prodotto   a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero titolarita' dei
diritti  relativi  ad  un  programma   per   elaboratore   originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per i  programmi  per
elaboratore,  purche'  tale  privativa  sia  direttamente   afferente
all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 
  2.  Presso  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,  a  cui  le
PMI innovative  devono  essere  iscritte;  la  sezione  speciale  del
registro delle imprese consente la condivisione, nel  rispetto  della
normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  delle   informazioni
relative,  per  le  PMI  innovative:  all'anagrafica,   all'attivita'
svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori,  al  fatturato,
al patrimonio netto, al sito internet,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori della filiera. 
  3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in
formato elettronico, contenente le  seguenti  informazioni,  rese  ai
sensi degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
    a) ragione sociale e codice fiscale; 
    b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    d) oggetto sociale; 
    e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'
e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
    f)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto   a   societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle  imprese  di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,  con  autocertificazione  di  veridicita',   indicando
altresi', per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi
per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il  cui  controllo  il
socio agisce; 
    g) elenco delle societa' partecipate; 
    h)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione  lavorativa
e' connessa all'attivita' innovativa  delle  PMI,  esclusi  eventuali
dati sensibili; 
    i) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
    l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
    m) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e
intellettuale; 
    n) numero dei dipendenti; 
    o) sito internet. )) 
  4. Le informazioni di cui (( ai commi 2  e  3  ))  sono  aggiornate
entro il 30 giugno di ciascun anno e sono  sottoposte  al  regime  di
pubblicita' di cui (( ai commi 2 e 3 )). 
  5. Le informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese  disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione  gratuita  da  parte  di  soggetti  terzi.   Le   PMI
innovative   assicurano   l'accesso   informatico    alle    suddette
informazioni dalla home page del proprio sito Internet. 
  6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque  entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso  dei
requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui  ((  al  ))
comma 1 del presente articolo,  le  PMI  innovative  sono  cancellate
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del  registro
delle imprese. Alla perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato
deposito della dichiarazione di cui al comma 6. 
  8. Le Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, (( fatto salvo
l'obbligo  del  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  dovuti   per
adempimenti relativi  alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese
nonche'  del  diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, )) 27, 30, commi  6,
7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  l'articolo  29
del citato decreto-legge  n.  179  del  2012,  si  applica  alle  PMI
innovative (( che operano sul mercato da meno  di  sette  anni  dalla
loro prima vendita commerciale )), nel rispetto  delle  condizioni  e
dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014. 
  (( 9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato  da  piu'  di
sette anni dalla loro prima vendita commerciale,  l'articolo  29  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  si
applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo  di
prodotti,  servizi  o  processi  nuovi  o  sensibilmente   migliorati
rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.  Il  piano  di
sviluppo e' valutato e approvato  da  un  organismo  indipendente  di
valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale,  ovvero
da un organismo pubblico. )) 
  10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni
finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 1: 
      1) al comma 5-novies, le parole: «portale per  la  raccolta  di
capitali per le start-up innovative» sono sostituite dalle  seguenti:
«portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per
le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investono prevalentemente in  start-up
innovative o in PMI innovative,  come  individuati,  rispettivamente,
dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo  1  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 30  gennaio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»; 
      2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente: 
  «5-undecies. Per  "piccola  e  media  impresa  innovativa"  o  "PMI
innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»; )) 
    a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della  Parte
II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le  seguenti:
«e le PMI innovative»; 
    b) all'articolo 50-quinquies: 
      1) alla rubrica, dopo le  parole:  «start-up  innovative»  sono
inserite le seguenti: «e PMI innovative»; 
      2) al comma 1,  dopo  le  parole:  «start-up  innovative»  sono
inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi  di
investimento collettivo del risparmio e per le societa'  di  capitali
che  investono  prevalentemente  in  start-up  innovative  e  in  PMI
innovative»; 
      3) al comma 2,  dopo  le  parole:  «start-up  innovative»  sono
inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi  di
investimento collettivo del risparmio e per le societa'  di  capitali
che  investono  prevalentemente  in  start-up  innovative  e  in  PMI
innovative»; 
    c) all'articolo 100-ter,  comma  1,  dopo  le  parole:  «start-up
innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in
PMI innovative». 
    ((  c-bis)  all'articolo  100-ter,  comma  2,  dopo  le   parole:
«start-up  innovativa»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  PMI
innovativa»; 
    c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il  comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «2-bis. In  alternativa  a  quanto  stabilito  dall'articolo  2470,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la
sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di  quote
rappresentative  del  capitale  di  start-up  innovative  e  di   PMI
innovative  costituite  in  forma  di  societa'   a   responsabilita'
limitata: 
    a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere  effettuati  per
il tramite di intermediari abilitati alla resa  di  uno  o  piu'  dei
servizi di investimento previsti dall'articolo 1,  comma  5,  lettere
a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione
o  l'acquisto  delle  quote  in  nome  proprio  e   per   conto   dei
sottoscrittori o degli acquirenti  che  abbiano  aderito  all'offerta
tramite portale; 
    b) entro i trenta giorni successivi alla  chiusura  dell'offerta,
gli intermediari abilitati comunicano al registro  delle  imprese  la
loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportando il  relativo
costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel  portale
devono espressa-mente prevedere che l'adesione all'offerta,  in  caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi
del  regime  alternativo  di  cui  al  presente  comma,  comporti  il
contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli  intermediari
incaricati affinche' i medesimi: 
      1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e  per
conto  dei  sottoscrittori  o  degli  acquirenti,  tenendo   adeguata
evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote possedute; 
      2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente,
un attestato di conferma comprovante la titolarita' delle quote; tale
attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione  per
l'esercizio dei  diritti  sociali,  e'  nominativamente  riferito  al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile, neppure in  via
temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non  costituisce  valido
strumento per il trasferimento della proprieta' delle quote; 
      3) consentano  ai  sottoscrittori  e  agli  acquirenti  che  ne
facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto  alla
lettera c) del presente comma; 
      4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facolta' di
richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle
quote di loro pertinenza; 
    c)  la  successiva  alienazione  delle  quote  da  parte  di   un
sotto-scrittore o acquirente ai sensi della lettera  b),  numero  3),
avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei  registri
tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il  trasferimento  non
comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva  certificazione  effettuata  dall'intermediario,  ai  fini
dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed  esaurisce  le
formalita' di  cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del  codice
civile. 
  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al
comma 2-bis deve essere chiaramente  indicato  nel  portale,  ove  e'
altresi' prevista apposita  casella  o  altra  idonea  modalita'  per
esercitare l'opzione ovvero indicare  l'intenzione  di  applicare  il
regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del  codice
civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione  della  Parte  II,
Titolo II,  Capo  II,  l'esecuzione  di  sottoscrizioni,  acquisti  e
alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up  innovative  e
da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale  delle
medesime, effettuati secondo le modalita' previste alle lettere b)  e
c) del  comma  2-bis  del  presente  articolo,  non  necessita  della
stipulazione di un con-tratto scritto a norma dell'articolo 23, comma
1. Ogni corrispettivo, spesa o  onere  gravante  sul  sottoscrittore,
acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta,
con separata e chiara evidenziazione delle  condizioni  praticate  da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'  in  apposita  sezione
del sito internet di ciascun  intermediario.  In  difetto,  nulla  e'
dovuto agli intermediari. 
  2-quinquies. Trascorsi due anni  dalla  data  in  cui  la  societa'
interessata abbia cessato di essere una start-up  innovativa  per  il
decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e
3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, gli  intermediari  provvedono  a  intestare  le  quote
detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente
agli  stessi.  L'intestazione   ha   luogo   mediante   comunicazione
dell'elenco dei  titolari  delle  partecipazioni  al  registro  delle
imprese ed e' soggetta a un diritto di  segreteria  unico,  a  carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma
2-bis del presente articolo, la successiva  registrazione  effettuata
dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalita'  di
cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile». 
  10-bis.  Al  solo   fine   di   favorire   l'avvio   di   attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'  uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di start-up  innovative  e
di  incubatori  certificati,  l'atto  costitutivo  e  le   successive
modificazioni di start-up innovative sono redatti per  atto  pubblico
ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste  dall'articolo
24 del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e  le  successive
modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme  adottato  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  sono  trasmessi  al
competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
  10-ter.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  istituisce  nel
proprio  sito  internet  istituzionale  un  portale  nel  quale  sono
indicati tutti i documenti e le informazioni necessari  per  accedere
ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e  indiretti  in
favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al  presente
articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2  dell'articolo
25 del decreto- legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni.    Le    amministrazioni    interessate     provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «di  diritto  italiano
ovvero  una  Societas  Europea,  residente   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 73 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e'
residente in  Italia  ai  sensi  dell'articolo  73  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno  degli
Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede  produttiva  o
una filiale in Italia;». 
  (( 11-bis. E'  istituito,  entro  il  30  luglio  2015,  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  portale  informatico  che
raccoglie tutti gli interventi normativi relativi  al  settore  delle
start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare
informazioni  rispetto  alle  modalita'  di  accesso  ai  bandi,   ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle
strutture  governative,  indicando  anche  gli  enti  di  riferimento
preposti come interlocutori dei vari utilizzatori.  Il  portale  deve
altresi' contenere una sezione dedicata  ai  territori,  nella  quale
siano  indicati  tutti  i  riferimenti  regionali   e   locali,   con
particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli  incubatori
e  delle   strutture   di   sostegno   alle   start-up   stesse.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi»; 
    b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole:  «quarto
anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno». 
  11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno  2015,  a
16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a  11,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni  di
euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno  2017  e  a  3,4
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
pro-gramma «Fondi di riserva e speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per  l'anno  2015,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
  11-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 12,  lettera  e),  dopo  la  parola:  «holding»  sono
in-serite le seguenti: «ove non iscritte nel registro  delle  imprese
di cui all'articolo 8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
successive modificazioni»; 
    b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
  11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «entro il  primo
marzo di ogni anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  1°
settembre di ogni anno». 
  11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni,  le  partecipazioni
assunte nel capitale delle  imprese  beneficiando  dell'anticipazione
finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate  nel
tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato.  La  cessione
delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro
un periodo massimo di dieci anni dalla data di  acquisizione  ovvero,
qualora l'investitore sia una societa'  di  gestione  del  risparmio,
entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla  stessa
gestito  che  ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di  cui  al
decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  19  gennaio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute
all'investitore, non sono versate per il periodo  eccedente  i  sette
anni.  Restano  ferme  le  ulteriori  disposizioni   previste   dalla
normativa di rifermento degli interventi di cui al presente comma. 
  11-novies.  Dopo  il  numero  7  della  lettera  a)  del  comma   1
dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' inserito  il
seguente: 
  «7-bis. Per le start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,
durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del  registro
delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite  di
importo di cui al numero 7 della presente  lettera  e'  aumentato  da
15.000 euro a 50.000 euro». )) 
  12. All'onere derivante (( dai commi 9 e 9-bis )),  valutato  in  7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro  per  l'anno
2016 e in 26,9 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2017,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  (( 12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono individuati le modalita'  di  attuazione  delle
agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis. 
  12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al  comma  9-bis  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede
il Ministero dello sviluppo economico. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicata nella GU L 124 del 20.5.2003. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          successive  modificazioni  (Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi): 
              «Art.  73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell' art.  5.  Nei  casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai  sensi  dell'art.  168-bis,  in  cui  almeno   uno   dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis,  quando,  successivamente  alla
          loro costituzione, un  soggetto  residente  nel  territorio
          dello Stato effettui in favore  del  trust  un'attribuzione
          che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
          o la costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali
          immobiliari,  anche   per   quote,   nonche'   vincoli   di
          destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai  sensi  dell'art.  2359,  commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all' art. 11-bis del decreto-legge 30  settembre  1983,
          n. 512 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          novembre 1983, n. 649 , e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26  del  D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
          interessi ed altri proventi dei conti correnti  e  depositi
          bancari, e le ritenute previste dai commi  3-bis  e  5  del
          medesimo art. 26 e dall'  art.  26-quinquies  del  predetto
          decreto nonche' dall' art.  10-ter  della  legge  23  marzo
          1983, n. 77, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita', definizione e pubblicita').  -  1.  Le  presenti
          disposizioni  sono   dirette   a   favorire   la   crescita
          sostenibile,   lo   sviluppo    tecnologico,    la    nuova
          imprenditorialita'   e   l'occupazione,   in    particolare
          giovanile, con riguardo alle imprese  start-up  innovative,
          come definite al successivo comma  2  e  coerentemente  con
          quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
          pubblicato in allegato al Documento di economia  e  finanza
          (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli  orientamenti
          formulati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea.
          Le   disposizioni   della   presente   sezione    intendono
          contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
          imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
          favorevole  all'innovazione,  cosi'   come   a   promuovere
          maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
          imprese innovative e capitali dall'estero. 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
              a) (abrogata); 
              b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
              c) e' residente in Italia ai  sensi  dell'art.  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico
          europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
          Italia; 
              d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
              e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
              f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
          sviluppo,  la  produzione  e  la   commercializzazione   di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
              g) non e' stata costituita da  una  fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
              h)  possiede  almeno   uno   dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
              1) le  spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore  al  terzo  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale ai sensi  dell'  art.  3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ; 
              3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se depositano presso l'Ufficio del  registro  delle
          imprese, di  cui  all'art.  2188  del  codice  civile,  una
          dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante  legale  che
          attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.  In
          tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione  trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti. 
              4. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  start-up  a
          vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi  2
          e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati  all'
          art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.
          155. 
              5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  «incubatore
          certificato» e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas Europaea, residente in Italia ai  sensi  dell'art.
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita  e
          lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
          accogliere start-up innovative, quali spazi  riservati  per
          poter installare attrezzature di prova,  test,  verifica  o
          ricerca; 
              b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
          start-up innovative, quali  sistemi  di  accesso  in  banda
          ultralarga alla rete internet,  sale  riunioni,  macchinari
          per test, prove o prototipi; 
              c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
          competenza in materia di  impresa  e  innovazione  e  ha  a
          disposizione  una  struttura  tecnica   e   di   consulenza
          manageriale permanente; 
              d)  ha  regolari   rapporti   di   collaborazione   con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
              e) ha adeguata e comprovata  esperienza  nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative, la  cui  sussistenza  e'
          valutata ai sensi del comma 7; 
              f) tasso di crescita media del valore della  produzione
          delle start-up innovative incubate; 
              g) capitali di rischio ovvero  finanziamenti,  messi  a
          disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate; 
              h)  numero  di  brevetti  registrati   dalle   start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
              6. Il possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  a),
          b), c), d) del comma 5 e'  autocertificato  dall'incubatore
          di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
          dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione  alla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          8, sulla base di indicatori e relativi  valori  minimi  che
          sono stabiliti con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
          comma 5  e'  autocertificato  dall'incubatore  di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
              a) numero di candidature di  progetti  di  costituzione
          e/o incubazione di start-up innovative ricevute e  valutate
          nel corso dell'anno; 
              b) numero di start-up  innovative  avviate  e  ospitate
          nell'anno; 
              c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
              d) numero  complessivo  di  collaboratori  e  personale
          ospitato; 
              e) percentuale di  variazione  del  numero  complessivo
          degli occupati rispetto all'anno, precedente; 
              f) tasso di crescita media del valore della  produzione
          delle start-up innovative incubate; 
              g) capitali di rischio ovvero  finanziamenti,  messi  a
          disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate; 
              h)  numero  di  brevetti  registrati   dalle   start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
              8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e  3  e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
          la start-up innovativa e  l'incubatore  certificato  devono
          essere  iscritti  al  fine  di  poter   beneficiare   della
          disciplina della presente sezione. 
              9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui al comma  8,  la  sussistenza
          dei  requisiti   per   l'identificazione   della   start-up
          innovativa   e   dell'incubatore   certificato    di    cui
          rispettivamente al comma  2  e  al  comma  5  e'  attestata
          mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
          rappresentante e depositata presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese. 
              10. La sezione speciale del registro delle  imprese  di
          cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni  relative,   per   la   start-up   innovativa:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con  gli
          altri attori della filiera quali incubatori o  investitori;
          per    gli    incubatori    certificati:    all'anagrafica,
          all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai  requisiti
          previsti al comma 5. 
              11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
          innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di soggetti terzi.  Le  imprese  start-up
          innovative  e   gli   incubatori   certificati   assicurano
          l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
          page del proprio sito Internet. 
              12. La start-up innovativa e' automaticamente  iscritta
          alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al
          comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
          domanda in  formato  elettronico,  contenente  le  seguenti
          informazioni: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
              e)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza   rispetto   a
          fiduciarie, holding ove non  iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita'; 
              f) elenco delle societa' partecipate; 
              g) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella
          start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
              h)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              l)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale. 
              13.   L'incubatore   certificato   e'   automaticamente
          iscritto alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni recanti i valori  degli
          indicatori,  di  cui   ai   commi   6   e   7,   conseguiti
          dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
              e) elenco delle strutture  e  attrezzature  disponibili
          per lo svolgimento della propria attivita'; 
              f)  indicazione  delle  esperienze  professionali   del
          personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              g) indicazione  dell'esistenza  di  collaborazioni  con
          universita' e centri di ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner finanziari; 
              h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative. 
              14. Le informazioni di cui ai commi  12  e  13  debbono
          essere aggiornate con cadenza non superiore a  sei  mesi  e
          sono sottoposte al regime di pubblicita' di  cui  al  comma
          10. 
              15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio,  il   rappresentante   legale   della   start-up
          innovativa  o  dell'incubatore   certificato   attesta   il
          mantenimento   del   possesso   dei   requisiti    previsti
          rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e  deposita  tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di  cui
          ai commi 2  e  5  la  start-up  innovativa  o  l'incubatore
          certificato  sono  cancellati   d'ufficio   dalla   sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  al  presente
          articolo, permanendo l'iscrizione  alla  sezione  ordinaria
          del registro delle imprese.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
          precedente, alla perdita dei  requisiti  e'  equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. 
              17. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche  al  regolamento
          recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli
          atenei, approvato con D.M. 3  novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica): 
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli: 
              a) laurea (L); 
              b) laurea magistrale (L.M.). 
              2. Le universita' rilasciano  altresi'  il  diploma  di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
              3. La laurea,  la  laurea  magistrale,  il  diploma  di
          specializzazione e il dottorato di ricerca sono  conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale, di specializzazione e di dottorato  di  ricerca
          istituiti dalle universita'. 
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici generali, anche nel caso in cui  sia  orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
              5. L'acquisizione delle  conoscenze  professionali,  di
          cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del  laureato
          nel mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle  correlate
          attivita'  professionali   regolamentate,   nell'osservanza
          delle disposizioni di legge  e  dell'Unione  europea  e  di
          quelle di cui all'art. 11, comma 4. 
              6. Il corso di  laurea  magistrale  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente una formazione  di  livello  avanzato
          per l'esercizio di attivita' di elevata  qualificazione  in
          ambiti specifici. 
              7. Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente conoscenze e  abilita'  per  funzioni
          richieste   nell'esercizio   di    particolari    attivita'
          professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
          applicazione di specifiche norme di legge  o  di  direttive
          dell'Unione europea. 
              8. I corsi di dottorato di ricerca e  il  conseguimento
          del relativo titolo sono  disciplinati  dall'art.  4  della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 6, commi 5 e 6. 
              9. Restano ferme le disposizioni di  cui  all'  art.  6
          della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione finalizzata e di servizi didattici  integrativi.
          In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15,  della
          legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo, corsi di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
              10. Sulla base di apposite convenzioni, le  universita'
          italiane possono rilasciare i titoli  di  cui  al  presente
          articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani  o
          stranieri.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2188 del codice
          civile: 
              «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito  il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e successive modificazioni (Testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa - Testo A): 
              «Art.   46.   (R)   (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni) - 1.  Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
              Art. 47 (R)  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all' art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell' art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  della  legge
          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi dell'art.  1-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 26  del  citato
          decreto-legge  n.  179  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 26 (Deroga  al  diritto  societario  e  riduzione
          degli oneri per l'avvio). - 1. Nelle start-up innovative il
          termine entro il quale la perdita deve risultare  diminuita
          a meno di un terzo stabilito  dagli  articoli  2446,  comma
          secondo, e 2482-bis, comma quarto, del  codice  civile,  e'
          posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up
          innovative che si  trovino  nelle  ipotesi  previste  dagli
          articoli 2447 o  2482-ter  del  codice  civile  l'assemblea
          convocata   senza   indugio   dagli   amministratori,    in
          alternativa  all'immediata  riduzione  del  capitale  e  al
          contemporaneo  aumento  del  medesimo  a  una   cifra   non
          inferiore al minimo legale,  puo'  deliberare  di  rinviare
          tali decisioni  alla  chiusura  dell'esercizio  successivo.
          Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa  di
          scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del
          capitale sociale di cui agli articoli  2484,  primo  comma,
          punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.  Se  entro
          l'esercizio successivo il capitale non risulta  reintegrato
          al di sopra del minimo legale, l'assemblea che  approva  il
          bilancio di tale esercizio deve deliberare ai  sensi  degli
          articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. 
              2.  L'atto  costitutivo   della   start-up   innovativa
          costituita in forma di societa' a responsabilita'  limitata
          puo' creare categorie di quote fornite di  diritti  diversi
          e,  nei  limiti  imposti  dalla  legge,  puo'   liberamente
          determinare il contenuto delle  varie  categorie  anche  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 2468,  commi  secondo  e
          terzo, del codice civile. 
              3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2,
          anche in deroga all'art. 2479,  quinto  comma,  del  codice
          civile,  puo'   creare   categorie   di   quote   che   non
          attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al  socio
          diritti  di  voto  in   misura   non   proporzionale   alla
          partecipazione da questi detenuta ovvero  diritti  di  voto
          limitati  a  particolari   argomenti   o   subordinati   al
          verificarsi  di  particolari   condizioni   non   meramente
          potestative. 
              4. Alle start-up innovative di cui all' art. 25,  comma
          2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di
          cui all' art. 30 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
          all'  art.  2,  commi  da  36-decies  a  36-duodecies   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              5. In deroga a quanto previsto  dall'art.  2468,  comma
          primo, del codice civile, le  quote  di  partecipazione  in
          start-up innovative  costituite  in  forma  di  societa'  a
          responsabilita'  limitata  possono  costituire  oggetto  di
          offerta  al  pubblico   di   prodotti   finanziari,   anche
          attraverso i portali per la raccolta  di  capitali  di  cui
          all'art. 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle
          leggi speciali. 
              6. Nelle start-up innovative  costituite  in  forma  di
          societa'  a  responsabilita'  limitata,   il   divieto   di
          operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art.
          2474 del  codice  civile  non  trova  applicazione  qualora
          l'operazione  sia  compiuta  in  attuazione  di  piani   di
          incentivazione che prevedano  l'assegnazione  di  quote  di
          partecipazione a  dipendenti,  collaboratori  o  componenti
          dell'organo amministrativo, prestatori di opera  e  servizi
          anche professionali. 
              7. L'atto costitutivo delle societa'  di  cui  all'art.
          25, comma 2, e degli incubatori  certificati  di  cui  all'
          art.  25,  comma  5  puo'  altresi'  prevedere,  a  seguito
          dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera  o
          servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari  forniti  di
          diritti patrimoniali o  anche  di  diritti  amministrativi,
          escluso il voto nelle decisioni dei  soci  ai  sensi  degli
          articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. 
              8. La start-up innovativa  e  l'incubatore  certificato
          dal momento della loro iscrizione  nella  sezione  speciale
          del registro delle imprese di cui  all'art.  25,  comma  8,
          sono esonerati dal pagamento dell'imposta di  bollo  e  dei
          diritti di segreteria dovuti per gli  adempimenti  relativi
          alle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  nonche'  dal
          pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
          di commercio. L'esenzione e'  dipendente  dal  mantenimento
          dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
          qualifica  di   start-up   innovativa   e   di   incubatore
          certificato e dura comunque non oltre  il  quinto  anno  di
          iscrizione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 27  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012, 
              «Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari  della
          start-up innovativa e dell'incubatore certificato). - 1. Il
          reddito di lavoro  derivante  dall'assegnazione,  da  parte
          delle start-up innovative di cui all' art. 25 , comma 2,  e
          degli incubatori certificati di cui all' art. 25 , comma 5,
          ai  propri  amministratori,  dipendenti   o   collaboratori
          continuativi  di  strumenti  finanziari  o  di  ogni  altro
          diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti
          finanziari o diritti similari,  nonche'  dall'esercizio  di
          diritti  di  opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di  tali
          strumenti finanziari,  non  concorre  alla  formazione  del
          reddito imponibile  dei  suddetti  soggetti,  sia  ai  fini
          fiscali, sia ai fini contributivi, a  condizione  che  tali
          strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla
          start-up innovativa o  dall'incubatore  certificato,  dalla
          societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente
          controlla o e'  controllato  dalla  start-up  innovativa  o
          dall'incubatore certificato, ovvero  e'  controllato  dallo
          stesso soggetto che  controlla  la  start-up  innovativa  o
          l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti  finanziari
          o  i  diritti  siano   ceduti   in   contrasto   con   tale
          disposizione, il reddito di lavoro che non  ha  previamente
          concorso  alla  formazione  del  reddito   imponibile   dei
          suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione. 
              2.  L'esenzione  di  cui  al   comma   1   si   applica
          esclusivamente con riferimento all'attribuzione di  azioni,
          quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti  emessi
          dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con
          i  quali  i  soggetti  suddetti  intrattengono  il  proprio
          rapporto di lavoro, nonche' di quelli  emessi  da  societa'
          direttamente controllate da una start-up innovativa o da un
          incubatore certificato. 
              3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con
          riferimento al reddito di lavoro derivante dagli  strumenti
          finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati  ovvero  ai
          diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              4. Le azioni,  le  quote  e  gli  strumenti  finanziari
          partecipativi emessi  a  fronte  dell'apporto  di  opere  e
          servizi  resi  in  favore  di  start-up  innovative  o   di
          incubatori  certificati,  ovvero  di  crediti  maturati   a
          seguito della prestazione di opere e servizi,  ivi  inclusi
          quelli professionali, resi nei confronti degli stessi,  non
          concorrono alla  formazione  del  reddito  complessivo  del
          soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, al momento della loro emissione o al  momento
          in cui e' operata la  compensazione  che  tiene  luogo  del
          pagamento. 
              5. Le plusvalenze realizzate  mediante  la  cessione  a
          titolo  oneroso  degli  strumenti  finanziari  di  cui   al
          presente  articolo  sono  assoggettate   ai   regimi   loro
          ordinariamente applicabili.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  6,  7  e  8
          dell'art. 30 del citato decreto-legge n. 179 del 2012: 
              «Art. 30  (Raccolta  di  capitali  di  rischio  tramite
          portali on line e  altri  interventi  di  sostegno  per  le
          start-up innovative). - 1 - 5 (Omissis). 
              6. In favore delle start-up innovative, di cui all'art.
          25 , comma 2 e degli incubatori  certificati  di  cui  all'
          art. 25 , comma  5,  l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia per le piccole e medie imprese, di cui  all'  art.
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662  ,  e'  concesso  gratuitamente  e  secondo  criteri  e
          modalita' semplificati individuati con  decreto  di  natura
          non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Le
          modifiche riguardanti il  funzionamento  del  Fondo  devono
          complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri  di
          finanza pubblica. 
              7. Tra le imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi
          messi a disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la  promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane, di cui all'art. 14, comma 18, del decreto-legge 6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e
          dal Desk Italia di cui all' art. 35 del  presente  decreto,
          sono incluse anche le start-up innovative di cui all'  art.
          25,  comma  2.  L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti
          assistenza  in  materia  normativa,  societaria,   fiscale,
          immobiliare,  contrattualistica  e  creditizia.   L'Agenzia
          provvede, altresi', a individuare  le  principali  fiere  e
          manifestazioni internazionali dove  ospitare  gratuitamente
          le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza  delle
          loro attivita' all'oggetto della manifestazione.  L'Agenzia
          sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up
          innovative con investitori potenziali per le fasi di  early
          stage capital e di capitale di espansione. 
              8.  L'ICE-Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane  svolge  le
          attivita' indicate con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie, previste a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012: 
              «Art.  29  (Incentivi  all'investimento   in   start-up
          innovative). - 1. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,
          all'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  si
          detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  della  somma
          investita dal contribuente nel capitale sociale  di  una  o
          piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
          di organismi di investimento collettivo del  risparmio  che
          investano prevalentemente in start-up innovative. 
              2. Ai fini di tale verifica, non si tiene  conto  delle
          altre detrazioni eventualmente spettanti  al  contribuente.
          L'ammontare, in  tutto  o  in  parte,  non  detraibile  nel
          periodo d'imposta di riferimento  puo'  essere  portato  in
          detrazione dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 
              3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma
          1,  non  puo'  eccedere,  in  ciascun  periodo   d'imposta,
          l'importo di euro  500.000  e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno due  anni;  l'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la decadenza dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
          contribuente di restituire l'importo  detratto,  unitamente
          agli interessi legali. 
              4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
          concorre alla formazione del reddito dei  soggetti  passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
          start-up innovative, il 20 per cento della somma  investita
          nel capitale sociale di  una  o  piu'  start-up  innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio o altre societa'  che
          investano prevalentemente in start-up innovative. 
              5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma
          4  non  puo'  eccedere,  in  ciascun   periodo   d'imposta,
          l'importo di euro 1.800.000 e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno due  anni.  L'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  a
          tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
          legali. 
              6.  Gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
          imprese     start-up     innovative     non     beneficiano
          dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
              7. Per le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come
          definite all' art. 25 , comma  4  e  per  le  start-up  che
          sviluppano e  commercializzano  esclusivamente  prodotti  o
          servizi innovativi ad alto  valore  tecnologico  in  ambito
          energetico la detrazione di cui al comma 1 e'  pari  al  25
          per cento della somma investita e la deduzione  di  cui  al
          comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di
          attuazione  delle  agevolazioni   previste   dal   presente
          articolo. 
              9. L'efficacia della disposizione del presente articolo
          e' subordinata, ai sensi dell'art. 108,  paragrafo  3,  del
          Trattato    sul    funzionamento    dell'Unione    europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta  a
          cura del Ministero dello sviluppo economico.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32   del   citato
          decreto-legge  n.  179  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 32 (Pubblicita' e valutazione dell'impatto  delle
          misure).  -  1.  Al  fine  di   promuovere   una   maggiore
          consapevolezza pubblica, in particolare  presso  i  giovani
          delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori  e
          delle  universita',  sulle   opportunita'   imprenditoriali
          legate  all'innovazione  e  alle  materie   oggetto   della
          presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca e del Ministero dello  sviluppo  economico,
          promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   un
          concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a
          livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  delle
          misure di cui alla presente sezione  volte  a  favorire  la
          nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne
          l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, e'
          istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  un
          sistema permanente di monitoraggio e  valutazione,  che  si
          avvale anche dei dati forniti  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica  (ISTAT)  e  da  altri  soggetti   del   Sistema
          statistico nazionale (Sistan). 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui all'art. 25, comma  1.
          Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  al
          presente  articolo  sono  desunti  elementi  per  eventuali
          correzioni   delle   misure   introdotte    dal    presente
          decreto-legge. 
              4. Allo  scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione indipendenti dello stato  di  attuazione  delle
          misure di cui  alla  presente  sezione,  l'ISTAT  organizza
          delle banche dati informatizzate  e  pubbliche,  rendendole
          disponibili gratuitamente. 
              5. Sono stanziate risorse pari  a  150  mila  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT,
          per provvedere alla raccolta e  all'aggiornamento  regolare
          dei   dati   necessari   per   compiere   una   valutazione
          dell'impatto,    in     particolare     sulla     crescita,
          sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure  previste
          nella presente sezione, coerentemente con  quanto  indicato
          nel presente articolo. 
              6.   L'ISTAT   provvede   ad   assicurare   la    piena
          disponibilita'  dei  dati  di  cui  al  presente  articolo,
          assicurandone la massima trasparenza  e  accessibilita',  e
          quindi la possibilita' di  elaborazione  e  ripubblicazione
          gratuita e libera da parte di soggetti terzi. 
              7.  Avvalendosi  anche  del   sistema   permanente   di
          monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro
          dello sviluppo economico  presenta  alle  Camere  entro  il
          primo marzo di ogni  anno  una  relazione  sullo  stato  di
          attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
          sezione, indicando in particolare l'impatto sulla  crescita
          e l'occupazione e formulando una valutazione comparata  dei
          benefici per il sistema economico  nazionale  in  relazione
          agli oneri derivanti dalle stesse  disposizioni,  anche  ai
          fini di eventuali modifiche normative. La  prima  relazione
          successiva all'entrata in vigore del  presente  decreto  e'
          presentata entro il 1° settembre di ogni anno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  21   del
          regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
          giugno  2014  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE): 
              «Art. 2 (Aiuti al finanziamento del rischio).  -  1.  I
          regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle
          PMI sono  compatibili  con  il  mercato  interno  ai  sensi
          dell'art. 107, paragrafo 3, del trattato  e  sono  esentati
          dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo  3,
          del trattato purche' soddisfino le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo e al capo I. 
              2. A livello degli intermediari finanziari,  gli  aiuti
          al  finanziamento  del  rischio  a  favore  di  investitori
          privati indipendenti possono assumere  una  delle  seguenti
          forme: 
              a) investimenti in equity o  quasi-equity  o  dotazione
          finanziaria per investire, direttamente  o  indirettamente,
          nel  finanziamento  del  rischio  a   favore   di   imprese
          ammissibili; 
              b)   prestiti    per    investire,    direttamente    o
          indirettamente, nel finanziamento del rischio a  favore  di
          imprese ammissibili; 
              c)  garanzie  per  coprire  le  perdite  derivanti   da
          investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del
          rischio a favore di imprese ammissibili. 
              3. A livello degli  investitori  privati  indipendenti,
          gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una
          delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma  di  incentivi
          fiscali agli investitori privati che sono  persone  fisiche
          che finanziano, direttamente  o  indirettamente,  i  rischi
          delle imprese ammissibili. 
              4. A livello delle imprese ammissibili,  gli  aiuti  al
          finanziamento del rischio  possono  assumere  la  forma  di
          investimenti  in  equity  e  in   quasi-equity,   prestiti,
          garanzie o una combinazione di queste forme. 
              5.  Sono  ammissibili  le  imprese   che   al   momento
          dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio
          sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti
          condizioni: 
              a) non hanno operato in alcun mercato; 
              b) operano in un mercato qualsiasi  da  meno  di  sette
          anni dalla loro prima vendita commerciale; 
              c) necessitano  di  un  investimento  iniziale  per  il
          finanziamento del rischio  che,  sulla  base  di  un  piano
          aziendale elaborato per il lancio di un  nuovo  prodotto  o
          l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore  al
          50 % del loro fatturato medio  annuo  negli  ultimi  cinque
          anni. 
              6. Gli  aiuti  al  finanziamento  del  rischio  possono
          inoltre  coprire  investimenti  ulteriori   nelle   imprese
          ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui  al
          paragrafo 5, lettera b), se sono  soddisfatte  le  seguenti
          condizioni cumulative: 
              a) non e' superato l'importo totale  del  finanziamento
          del rischio di cui al paragrafo 9; 
              b)  la  possibilita'  di  investimenti  ulteriori   era
          prevista nel piano aziendale iniziale; 
              c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori  non  e'
          diventata collegata, ai sensi  dell'art.  3,  paragrafo  3,
          dell'allegato    I,    di    un'altra    impresa    diversa
          dall'intermediario finanziario o  dall'investitore  privato
          indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura,
          a  meno  che  la  nuova  impresa  risultante  soddisfi   le
          condizioni della definizione di PMI. 
              7. Per investimenti in equity o in  quasi-equity  nelle
          imprese ammissibili, una misura per  il  finanziamento  del
          rischio  puo'  fornire  sostegno   per   il   capitale   di
          sostituzione  solo  in  combinazione  con  un  apporto   di
          capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun  investimento
          nelle imprese ammissibili. 
              8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity  di
          cui  al  paragrafo  2,  lettera  a),  non  piu'   del   30%
          dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del  capitale
          impegnato  non  richiamato  dell'intermediario  finanziario
          puo' essere utilizzato a fini di gestione della liquidita'. 
              9. L'importo totale del finanziamento  del  rischio  di
          cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa
          ammissibile  a  titolo   di   qualsiasi   misura   per   il
          finanziamento del rischio. 
              10. Per le misure per il finanziamento del rischio  che
          prevedono  investimenti  in  equity  e  in  quasi-equity  o
          prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura  per
          il  finanziamento  del   rischio   mobilita   finanziamenti
          aggiuntivi da parte di investitori privati  indipendenti  a
          livello  degli  intermediari  finanziari  o  delle  imprese
          ammissibili, in modo da conseguire un  tasso  aggregato  di
          partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie: 
              a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso  alle
          imprese ammissibili che  non  hanno  ancora  effettuato  la
          prima vendita commerciale sul mercato; 
              b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso  alle
          imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b); 
              c)  il  60  %  del  finanziamento   del   rischio   per
          investimenti concesso alle imprese ammissibili  di  cui  al
          paragrafo 5, lettera c), e per  investimenti  ulteriori  in
          imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al
          paragrafo 5, lettera b). 
              11.  Qualora  una  misura  sia   attuata   tramite   un
          intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili
          nelle diverse fasi di sviluppo come previsto  al  paragrafo
          10 e non preveda la partecipazione del capitale  privato  a
          livello   delle   imprese   ammissibili,    l'intermediario
          finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che
          rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei
          singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta
          applicando loro i tassi di partecipazione  minima  previsti
          al paragrafo 10. 
              12. Una misura per il  finanziamento  del  rischio  non
          opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla
          base del luogo di stabilimento  o  di  costituzione  in  un
          determinato  Stato  membro.  Gli  intermediari   finanziari
          possono essere  tenuti  a  rispettare  criteri  predefiniti
          obiettivamente    giustificati    dalla    natura     degli
          investimenti. 
              13.  Una  misura  per  il  finanziamento  del   rischio
          soddisfa le seguenti condizioni: 
              a)  e'  attuata  tramite  uno   o   piu'   intermediari
          finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali  a  favore
          degli investitori privati per gli investimenti  diretti  in
          imprese ammissibili; 
              b) gli intermediari finanziari,  gli  investitori  o  i
          gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta,
          trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente
          normativa nazionale e dell'Unione,  che  miri  a  stabilire
          adeguati  meccanismi  di  ripartizione  dei  rischi  e  dei
          benefici  i  quali,  per  gli  investimenti  diversi  dalle
          garanzie, privilegino  la  ripartizione  asimmetrica  degli
          utili rispetto alla protezione dai rischi; 
              c) in caso di ripartizione  asimmetrica  delle  perdite
          tra  investitori  pubblici  e  privati,  la  prima  perdita
          sostenuta dall'investitore pubblico e'  limitata  al  25  %
          dell'importo totale dell'investimento; 
              d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2,  lettera
          c), il tasso di garanzia e' limitato all'80 % e le  perdite
          totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25  %
          massimo  del  relativo  portafoglio  garantito.   Solo   le
          garanzie che  coprono  le  perdite  previste  del  relativo
          portafoglio garantito  possono  essere  concesse  a  titolo
          gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste,
          l'intermediario  finanziario  paga,  per  la  parte   della
          garanzia  che  copre  le  perdite  impreviste,  un   premio
          conforme al mercato. 
              14.  Le  misure  per  il  finanziamento   del   rischio
          garantiscono  che  le  decisioni  di  finanziamento   siano
          orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se
          sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
              a) gli intermediari finanziari sono stabiliti  a  norma
          della legislazione applicabile; 
              b)   lo   Stato   membro   o    l'entita'    incaricata
          dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due
          diligence onde assicurare  una  strategia  di  investimento
          sana sotto il profilo commerciale ai  fini  dell'attuazione
          della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa
          un'adeguata politica di diversificazione del  rischio  allo
          scopo di conseguire redditivita' economica ed efficienza in
          termini  di  dimensioni  e  di  portata  territoriale   del
          relativo portafoglio di investimenti; 
              c) il finanziamento del rischio concesso  alle  imprese
          ammissibili e' basato su un piano aziendale sostenibile che
          contenga    informazioni    dettagliate    sui    prodotti,
          sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca  ex
          ante la redditivita' finanziaria; 
              d) ciascun investimento in  equity  e  in  quasi-equity
          prevede una strategia di uscita chiara e realistica. 
              15. Gli intermediari finanziari  sono  gestiti  secondo
          una  logica  commerciale.  Questa  condizione  si   ritiene
          soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del
          tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore
          del fondo, soddisfano le seguenti condizioni: 
              a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in  buona
          fede e con la diligenza di un gestore  professionale  e  ad
          evitare i conflitti  di  interesse;  vengono  applicate  le
          migliori prassi e la vigilanza regolamentare; 
              b) la loro remunerazione e'  conforme  alle  prassi  di
          mercato. Questa condizione e' considerata soddisfatta se il
          gestore  o  l'intermediario  finanziario  sono  selezionati
          mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria
          basata su criteri oggettivi connessi  all'esperienza,  alle
          competenze e alla capacita' operativa e finanziaria; 
              c) ricevono una remunerazione in base  ai  risultati  o
          condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando
          ad esso con risorse proprie, in modo  da  garantire  che  i
          loro interessi  siano  permanentemente  in  linea  con  gli
          interessi dell'investitore pubblico; 
              d) definiscono la strategia, i criteri e la  tempistica
          prevista per gli investimenti; 
              e)  gli   investitori   sono   autorizzati   a   essere
          rappresentati  negli  organi   direttivi   del   fondo   di
          investimento, quali  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
          comitato consultivo. 
              16. Una misura per il  finanziamento  del  rischio  che
          prevede  garanzie  o  prestiti  a  favore   delle   imprese
          ammissibili soddisfa le seguenti condizioni: 
              a)  in  conseguenza   della   misura,   l'intermediario
          finanziario realizza investimenti che non  sarebbero  stati
          eseguiti  o  che  sarebbero  stati  eseguiti   in   maniera
          differente o limitata in assenza di aiuto.  L'intermediario
          finanziario e' in grado di  dimostrare  l'esistenza  di  un
          meccanismo volto a garantire che  tutti  i  vantaggi  siano
          trasferiti,  nella  misura   piu'   ampia   possibile,   ai
          beneficiari finali,  sotto  forma  di  maggiori  volumi  di
          finanziamento, maggiore rischiosita' dei portafogli, minori
          requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi
          d'interesse inferiori; 
              b) nel caso di prestiti, il  calcolo  dell'investimento
          massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene  conto  dell'importo
          nominale del prestito; 
              c) nel caso di garanzie, il  calcolo  dell'investimento
          massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene  conto  dell'importo
          nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80
          % del relativo prestito. 
              17. Uno Stato membro puo' affidare l'attuazione di  una
          misura  per  il  finanziamento  del  rischio  a  un'entita'
          delegata. 
              18. Gli aiuti al finanziamento  del  rischio  a  favore
          delle PMI che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui  al
          paragrafo 5 sono compatibili  con  il  mercato  interno  ai
          sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  del  trattato  e  sono
          esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.  108,
          paragrafo 3, del trattato purche'  soddisfino  le  seguenti
          condizioni: 
              a)  a  livello  delle  PMI,  gli  aiuti  soddisfano  le
          condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e 
              b) sono  rispettate  tutte  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6,
          9, 10 e 11; e 
              c) per le misure per il finanziamento del  rischio  che
          prevedono  investimenti  in  equity  e  in  quasi-equity  o
          prestiti a favore  delle  imprese  ammissibili,  la  misura
          mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte  di  investitori
          privati   indipendenti   a   livello   degli   intermediari
          finanziari o delle PMI, in  modo  da  conseguire  un  tasso
          aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60  %
          del finanziamento del rischio concesso alle PMI.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) " legge fallimentare ": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall' art. 54  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 ,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione  di  cui  all'  art.  1,
          paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010  ,  del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 107 del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i) 'societa'  di  investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE ; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE , costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE ; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE  ,  costituiti  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE ,  costituiti  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013 ; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 ; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al presente decreto  ,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall' art. 100 , comma 1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'  art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , con esclusione delle
          forme pensionistiche individuali di cui all' art. 13, comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252 ; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell' art. 2, punto 1), del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012 , concernente gli strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18 , comma 5, individua: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative e per le PMI innovative» si  intende
          una piattaforma online che abbia come  finalita'  esclusiva
          la facilitazione della raccolta di capitale di  rischio  da
          parte delle start-up innovative,  comprese  le  start-up  a
          vocazione sociale, delle PMI innovative e  degli  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          che investono prevalentemente in start-up innovative  o  in
          PMI innovative, come  individuati,  rispettivamente,  dalle
          lettere e) e f) del comma 2 dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  30  gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2014. 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa' definita dall' art. 25, comma 2, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa", o
          "PMI innovativa", si intende la PMI definita  dall'art.  4,
          comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
              b) la locazione di cassette di sicurezza; 
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.". 
              Il  Titolo  III  della  Parte  II   (Disciplina   degli
          intermediari) del citato  decreto  legislativo  n.  58  del
          1998, disciplina la Gestione collettiva del risparmio. 
              - Si riporta il testo dell'art. 50-quinquies del citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta
          di capitali per start-up innovative e PMI innovative). - 1.
          E'  gestore   di   portali   il   soggetto   che   esercita
          professionalmente il servizio di gestione di portali per la
          raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI
          innovative, per gli organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio e per le societa' di capitali  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative e in PMI  innovative
          ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2. 
              2. L'attivita' di gestione di portali per  la  raccolta
          di  capitali  per  le  start-up  innovative,  per  le   PMI
          innovative, per gli organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio e per le societa' di capitali  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative e in PMI  innovative
          e' riservata alle imprese di  investimento  e  alle  banche
          autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'  ai
          soggetti iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dalla
          Consob, a condizione  che  questi  ultimi  trasmettano  gli
          ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita  di
          strumenti   finanziari    rappresentativi    di    capitale
          esclusivamente a  banche  e  imprese  di  investimento.  Ai
          soggetti iscritti in tale  registro  non  si  applicano  le
          disposizioni della Parte II, Titolo II, Capo II e dell'art.
          32. 
              3. L'iscrizione nel registro  di  cui  al  comma  2  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
              b) sede legale  e  amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c) oggetto sociale conforme  con  quanto  previsto  dal
          comma 1; 
              d)  possesso  da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
              e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti  di
          professionalita' stabiliti dalla Consob. 
              4. I soggetti iscritti nel registro di cui al  comma  2
          non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
          di pertinenza di terzi. 
              5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione del registro e alle  relative  forme
          di pubblicita'; 
              b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione
          nel registro,  alle  cause  di  sospensione,  radiazione  e
          riammissione e alle misure applicabili nei confronti  degli
          iscritti nel registro; 
              c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
              d) alle regole di condotta che  i  gestori  di  portali
          devono  rispettare  nel  rapporto  con   gli   investitori,
          prevedendo   un   regime   semplificato   per   i   clienti
          professionali. 
              6. La Consob  esercita  la  vigilanza  sui  gestori  di
          portali per verificare l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo e  della  relativa  disciplina  di
          attuazione. A  questo  fine  la  Consob  puo'  chiedere  la
          comunicazione di dati e di notizie  e  la  trasmissione  di
          atti e di documenti, fissando i relativi  termini,  nonche'
          effettuare ispezioni. 
              7. I gestori  di  portali  che  violano  le  norme  del
          presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
          forza di esso, sono puniti, in  base  alla  gravita'  della
          violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquecento  a
          euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel  registro
          di cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
          sospensione da uno a  quattro  mesi  o  la  radiazione  dal
          registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.  196.  Resta
          fermo quanto previsto dalle disposizioni  della  Parte  II,
          Titolo  IV,   Capo   I,   applicabili   alle   imprese   di
          investimento, alle banche, alle  SGR  e  alle  societa'  di
          gestione armonizzate. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  100-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per   la
          raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
          esclusivamente  attraverso  uno  o  piu'  portali  per   la
          raccolta di capitali possono avere ad oggetto  soltanto  la
          sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   emessi   dalle
          start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          di  capitali  che  investono  prevalentemente  in  start-up
          innovative  e  in  PMI  innovative  e   devono   avere   un
          corrispettivo totale inferiore a quello  determinato  dalla
          Consob ai sensi dell' art. 100 , comma 1, lettera c). 
              2. La Consob determina la disciplina  applicabile  alle
          offerte di cui al comma precedente, al fine  di  assicurare
          la sottoscrizione da parte di investitori  professionali  o
          particolari   categorie   di   investitori   dalla   stessa
          individuate  di  una  quota  degli   strumenti   finanziari
          offerti, quando l'offerta non sia riservata  esclusivamente
          a clienti professionali,  e  di  tutelare  gli  investitori
          diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
          controllo della start-up innovativa o della PMI  innovativa
          cedano le proprie partecipazioni  a  terzi  successivamente
          all'offerta. 
              2-bis. In  alternativa  a  quanto  stabilito  dall'art.
          2470, secondo comma, del  codice  civile  e  dall'art.  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
          l'acquisto  e  per  la  successiva  alienazione  di   quote
          rappresentative del capitale di start-up  innovative  e  di
          PMI  innovative  costituite  in   forma   di   societa'   a
          responsabilita' limitata: 
              a)  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  possono   essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)   ed   e);   gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
              b) entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
              1)  effettuino  l'intestazione  delle  quote  in   nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
              2)  rilascino,  a  richiesta   del   sottoscrittore   o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
              3) consentano ai sottoscrittori e agli  acquirenti  che
          ne facciano richiesta di alienare le quote  secondo  quanto
          previsto alla lettera c) del presente comma; 
              4) accordino ai sottoscrittori  e  agli  acquirenti  la
          facolta' di richiedere,  in  ogni  momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
                c) la successiva alienazione delle quote da parte  di
          un sotto-scrittore o acquirente ai sensi della lettera  b),
          numero  3),  avviene  mediante  semplice  annotazione   del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le  formalita'  di  cui  all'art.  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
              2-ter. Il regime  alternativo  di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui all'art. 2470, secondo comma,  del  codice
          civile e all'art. 36, comma  1-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
              2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione  della
          Parte   II,   Titolo   II,   Capo   II,   l'esecuzione   di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari  emessi  da  start-up  innovative   e   da   PMI
          innovative ovvero di  quote  rappresentative  del  capitale
          delle medesime, effettuati secondo  le  modalita'  previste
          alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
          non necessita della stipulazione di un contratto scritto  a
          norma dell'art. 23, comma 1. Ogni  corrispettivo,  spesa  o
          onere gravante sul sottoscrittore, acquirente  o  alienante
          deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
          e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
          ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in  apposita
          sezione del sito  internet  di  ciascun  intermediario.  In
          difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 
              2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data  in  cui  la
          societa' interessata abbia cessato di essere  una  start-up
          innovativa per il decorso del  termine  previsto  dall'art.
          25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,  gli
          intermediari provvedono a intestare le quote  detenute  per
          conto dei sottoscrittori e  degli  acquirenti  direttamente
          agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione
          dell'elenco dei titolari delle partecipazioni  al  registro
          delle imprese ed e' soggetta a  un  diritto  di  segreteria
          unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per
          il regime di cui al comma 2-bis del presente  articolo,  la
          successiva  registrazione  effettuata  dal  registro  delle
          imprese sostituisce  ed  esaurisce  le  formalita'  di  cui
          all'art. 2470, secondo comma, del codice civile.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'art. 71, la validita' del certificato stesso,  nonche'
          gli   elementi   identificativi   del   titolare   e    del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Il testo degli articoli 103  e  106  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.   388,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge   finanziaria   2001)e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302, S.O. 
              - Si riporta il testo del Paragrafo 12 dell'Allegato al
          decreto del Ministro delle attivita' produttive 19  gennaio
          2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del  29
          gennaio 2004 (Condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni
          di carattere generale per gli interventi di concessione  di
          anticipazioni    finanziarie    per    l'acquisizione    di
          partecipazioni temporanee e di minoranza  nel  capitale  di
          rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388): 
              «12. Remunerazione dei soggetti accreditati. 
              La remunerazione  dei  soggetti  accreditati,  relativa
          alla   quota    della    partecipazione    acquisita    con
          l'anticipazione, e' composta: 
              12.1. di una commissione di gestione (management fee) a
          copertura dei costi sostenuti per le attivita' di: 
              12.1.1. selezione delle imprese; 
              12.1.2. gestione delle partecipazioni; 
              12.2. di un premio (success fee)  calcolato  in  misura
          percentuale sulla quota di rendimento della  partecipazione
          eccedente il rendimento minimo  prefissato.  Il  premio  e'
          calcolato nel seguente modo: 
              12.2.1. viene calcolato il rendimento minimo prefissato
          sul 50 per cento del valore della partecipazione alla  data
          di acquisizione. Tale rendimento  e'  pari  agli  interessi
          calcolati al tasso Euribor ad un anno, rilevato  alla  data
          di acquisizione della partecipazione  alla  pagina  Reuters
          ISDAFIX2 alle ore 11 di Francoforte, applicato in regime di
          capitalizzazione semplice 360/360 per il periodo decorrente
          dalla data di acquisizione della partecipazione  alla  data
          di dismissione della stessa; 
              12.2.2. alla data di dismissione  della  partecipazione
          si  determina  il  valore   della   quota   di   pertinenza
          dell'intervento pubblico, pari al 50 per cento  del  valore
          di dismissione dell'intera  partecipazione  maggiorato  dei
          dividendi eventualmente percepiti dal soggetto  accreditato
          nel periodo di  durata  dell'anticipazione.  Sui  dividendi
          percepiti sono calcolati interessi al tasso Euribor  ad  un
          anno, rilevato ed applicato con le  medesime  modalita'  di
          cui al punto precedente, per il  periodo  decorrente  dalla
          data  di  incasso  dei  dividendi  da  parte  dei  soggetti
          accreditati alla data di dismissione della partecipazione; 
              12.2.3. dall'importo di cui al  punto  12.2.2.  vengono
          dedotti il 50 per cento  del  valore  della  partecipazione
          alla data di acquisizione  e  l'importo  di  cui  al  punto
          12.2.1.; 
              12.2.4. sulla differenza di cui al punto 12.2.3.  viene
          calcolato il premio.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  10  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche'  proroga  di  termini)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Incremento delle  compensazioni  dei  crediti
          fiscali).   -   1.   Per   contrastare    gli    abusi    e
          corrispondentemente per incrementare  la  liquidita'  delle
          imprese, tramite un riordino  delle  norme  concernenti  il
          sistema delle compensazioni fiscali volto a  renderlo  piu'
          rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
                a) al fine di contrastare gli abusi: 
              1. all'art. 17, comma  1,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente  periodo:  «La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge.»; 
              2. al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              2.1. all'art. 3 , comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i
          contribuenti  che  intendono  utilizzare  in  compensazione
          ovvero chiedere a  rimborso  il  credito  risultante  dalla
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto possono  non  comprendere  tale  dichiarazione  in
          quella unificata.»; 
              2.2. all'art. 8 ,  comma  4,  terzo  periodo,  dopo  le
          parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte  le  seguenti:
          «in via telematica ed»; 
              2.3. all'art.  8-bis  ,  comma  2,  primo  periodo,  le
          parole: «art. 88» sono sostituite dalle seguenti: «art. 74»
          e le parole: «a lire  50  milioni»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «a euro 25.000»; 
              2.4. all'art. 8-bis , comma 2, e' aggiunto il  seguente
          periodo:  «Sono  inoltre  esonerati  i   contribuenti   che
          presentano  la  dichiarazione  annuale  entro  il  mese  di
          febbraio.»; 
                  3. all'art.  38-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                    3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono
          sostituiti dal seguente: «Con provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  definiti  le  ulteriori
          modalita'  ed  i  termini  per  l'esecuzione  dei  rimborsi
          previsti dal presente articolo.»; 
                    3.2.  al  sesto  comma,  dopo  le   parole:   «Se
          successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti:  «o
          alla  compensazione»,  dopo   le   parole:   «indebitamente
          rimborsate» sono aggiunte le  seguenti:  «o  compensate»  e
          dopo le parole «dalla data del rimborso» sono  aggiunte  le
          seguenti: «o della compensazione»; 
                  4. fino all'emanazione del provvedimento di cui  al
          numero  3.1,  continuano  ad  applicarsi  le   disposizioni
          vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; 
              5. all'art. 8, comma  3,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
          542,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Tali
          compensazioni    possono     essere     effettuate     solo
          successivamente alla presentazione dell'istanza di  cui  al
          comma 2.»; 
              6. all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente:  «49-bis.
          I soggetti di cui al comma 49 che intendono  effettuare  la
          compensazione  prevista   dall'   art.   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , del credito  annuale  o
          relativo a  periodi  inferiori  all'anno  dell'imposta  sul
          valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro  annui,
          sono  tenuti  ad  utilizzare   esclusivamente   i   servizi
          telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate
          secondo modalita' tecniche definite con  provvedimento  del
          direttore  della  medesima  Agenzia  delle  entrate   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma.»; 
              7.  i  contribuenti   che   intendono   utilizzare   in
          compensazione  crediti  relativi  all'imposta  sul   valore
          aggiunto per importi superiori a 15.000 euro  annui,  hanno
          l'obbligo  di  richiedere  l'apposizione   del   visto   di
          conformita' di cui all' art. 35, comma 1,  lettera  a)  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  relativamente
          alle  dichiarazioni  dalle  quali  emerge  il  credito.  In
          alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai
          soggetti di cui all' art. 1, comma 4,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322 , dai soggetti di cui all' art. 1 ,  comma  5,
          del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per
          i  quali  e'  esercitato  il  controllo  contabile  di  cui
          all'art.   2409-bis   del   codice    civile,    attestante
          l'esecuzione dei controlli di cui all' art. 2, comma 2, del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
          maggio   1999,   n.   164   .    L'infedele    attestazione
          dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente  periodo
          comporta l'applicazione della sanzione di cui all' art. 39,
          comma 1, lettera a), primo periodo del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241.  In  caso  di  ripetute  violazioni,
          ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  effettuata
          apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione
          di ulteriori provvedimenti. In relazione alle  disposizioni
          di cui alla  presente  lettera,  le  dotazioni  finanziarie
          della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie  e
          di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno
          2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 
              7-bis. Per le start-up innovative, di cui  all'art.  25
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni, durante il periodo di  iscrizione
          nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
          comma 8 del citato art. 25, il limite di importo di cui  al
          numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000 euro
          a 50.000 euro. 
              8. all'art. 27, comma 18 del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il
          seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma,  in
          nessun caso si applica la  definizione  agevolata  prevista
          dagli articoli 16, comma 3  e  17,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; 
                b) al fine di incrementare le compensazioni  fiscali,
          all' art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Tenendo
          conto delle esigenze di bilancio, con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro.».". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 108 (ex art. 88
          del  TCE)  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
          europea: 
              «Art. 108. - 1. La Commissione procede  con  gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'art. 107, oppure che tale aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 107 o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 109, quando circostanze eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'art. 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito, conformemente all'art. 109, che  possono  essere
          dispensate dalla  procedura  di  cui  al  paragrafo  3  del
          presente articolo.».