Art. 5 
 
 
Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono  aggiunte
le seguenti: «e rinnovabile»; )) 
    a) al comma 39, al  primo  periodo,  le  parole:  «funzionalmente
equivalenti ai  brevetti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  da
disegni e modelli» e il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa'  che  controlla  l'impresa,  gli   stessi   possono   essere
determinati sulla base di  un  apposito  accordo  conforme  a  quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni.»; 
    b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di  ricerca  stipulati
con» sono inserite le  seguenti:  «societa'  diverse  da  quelle  che
direttamente  o  indirettamente  controllano   l'impresa,   ne   sono
controllate o sono controllate dalla stessa  societa'  che  controlla
l'impresa ovvero con»; 
    c) il comma 42 e' sostituito  dal  seguente:  «42.  La  quota  di
reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra: 
      a) i costi di attivita' di ricerca  e  sviluppo,  rilevanti  ai
fini fiscali, sostenuti per il  mantenimento,  l'accrescimento  e  lo
sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39; 
      b) i costi complessivi, rilevanti ai  fini  fiscali,  sostenuti
per produrre tale bene.»; 
    d) dopo il comma 42 e' inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare
di cui alla lettera a) del  comma  42  e'  aumentato  di  un  importo
corrispondente  ai  costi  sostenuti  per  l'acquisizione  del   bene
immateriale o per contratti di ricerca, relativi  allo  stesso  bene,
stipulati con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
l'impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza  del  trenta  per
cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»; 
    e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi
escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse. 
  (( 2. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  la  Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia puo' costituire ovvero partecipare  a
start-up innovative di cui  all'arti-colo  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre  societa',
anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti
nei settori funzionali al raggiungimento  del  proprio  scopo,  anche
rivolte  alla  realizzazione  di  progetti  in  settori   tecnologici
altamente   strategici,   previa   autorizzazione    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Decorsi  sessanta  giorni
dalla richiesta di autorizzazione, in  mancanza  di  osservazioni  da
parte delle amministrazioni vigilanti,  l'autorizzazione  si  intende
concessa. 
  3. Nel caso in cui le finalita' di cui al comma 2 siano  realizzate
a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  la  Fondazione  Istituto  Italiano  di
Tecnologia puo' destinare alla realizzazione delle stesse  una  quota
fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale,  previa
autorizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta  di  autorizzazione,
in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti,
l'autorizzazione si intende concessa. 
  3-bis. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3  la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite  linee
guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Decorsi
trenta giorni dalla ricezione  delle  linee  guida,  in  mancanza  di
osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le  stesse  si
intendono approvate. )) 
  4. All'onere derivante dal comma 1, valutato  in  36,9  milioni  di
euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno  2017,  40,3
milioni di euro per l'anno 2018 e in  35  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 37, 39,  41,  42  e  44
          dell'art.  1  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2015),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «37. I soggetti titolari di reddito  d'impresa  possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi
          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.» 
              «39. I  redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da  brevetti
          industriali, da marchi d'impresa,  da  disegni  e  modelli,
          nonche' da processi, formule  e  informazioni  relativi  ad
          esperienze acquisite nel campo industriale,  commerciale  o
          scientifico giuridicamente  tutelabili,  non  concorrono  a
          formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il  50
          per cento del  relativo  ammontare.  In  caso  di  utilizzo
          diretto dei beni indicati, il contributo economico di  tali
          beni alla  produzione  del  reddito  complessivo  beneficia
          dell'esclusione di cui al presente comma a  condizione  che
          lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo
          conforme a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad
          oggetto  la  determinazione,  in  via   preventiva   e   in
          contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare
          dei componenti positivi di reddito impliciti e dei  criteri
          per l'individuazione dei componenti negativi riferibili  ai
          predetti componenti positivi. Nel caso  in  cui  i  redditi
          siano realizzati nell'ambito di operazioni  intercorse  con
          societa'  che  direttamente  o  indirettamente  controllano
          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa, gli stessi possono
          essere  determinati  sulla  base  di  un  apposito  accordo
          conforme a quanto previsto dall' art. 8  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni.» 
              «41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si  applicano
          a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al
          comma 39.» 
              «42. La quota di  reddito  agevolabile  e'  determinata
          sulla base del rapporto tra: 
              a)  i  costi  di  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo,
          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,
          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui
          al comma 39; 
              b) i costi  complessivi,  rilevanti  ai  fini  fiscali,
          sostenuti per produrre tale bene.» 
              «44.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sono  adottate  le
          disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al  fine
          di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  4
          del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «1. E'  istituita  la  fondazione  denominata  Istituto
          Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere  lo
          sviluppo  tecnologico  del  Paese   e   l'alta   formazione
          tecnologica,  favorendo  cosi'  lo  sviluppo  del   sistema
          produttivo nazionale. A tal  fine  la  fondazione  instaura
          rapporti  con  organismi  omologhi  in  Italia  e  assicura
          l'apporto di  ricercatori  italiani  e  stranieri  operanti
          presso istituti esteri di eccellenza.». 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  25   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  vedasi  nelle  note
          all'art. 4. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 578 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
              «578. Al fine  di  assicurare  l'attuazione  del  piano
          programmatico di cui all' art. 1, comma 3, della  legge  28
          marzo 2003, n. 53, e garantire continuita' alle  iniziative
          di sviluppo tecnologico del Paese e per  l'alta  formazione
          tecnologica,  favorendo  cosi'  lo  sviluppo  del   sistema
          produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44 milioni
          di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e  2008  e
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'  art.  4
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326  ,
          e' rideterminata in 80 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009.  L'art.  4,  comma  10,   primo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e' soppresso.». 
              - Per il testo del comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004, n. 282, si  vedano  le  note
          all'art. 4.