Art. 6 Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri 1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'art. 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all' art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.».