Art. 6 
 
 
       Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri 
 
  1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del  Presidente  della
Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole  da:  «organismi  di
investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite  dalle  seguenti:
«investitori istituzionali esteri, ancorche' privi  di  soggettivita'
tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei
paesi esteri nei quali sono istituiti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «5-bis. La ritenuta di cui al comma 5  non  si  applica
          agli interessi e altri proventi derivanti da  finanziamenti
          a medio e  lungo  termine  alle  imprese  erogati  da  enti
          creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
          enti individuati all'art. 2, paragrafo 5, numeri  da  4)  a
          23), della direttiva 2013/36/UE, imprese  di  assicurazione
          costituite e autorizzate ai sensi di normative  emanate  da
          Stati   membri   dell'Unione    europea    o    investitori
          istituzionali  esteri,  ancorche'  privi  di  soggettivita'
          tributaria, di cui all' art. 6, comma 1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.  239,  soggetti  a
          forme  di  vigilanza  nei  paesi  esteri  nei  quali   sono
          istituiti.».