Art. 7 
 
 
Societa'   di   servizio   per   la   patrimonializzazione    e    la
                   ristrutturazione delle imprese 
 
  1. L'articolo 15 del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164
e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo 15 (Societa' di servizio per la patrimonializzazione e la
ristrutturazione  delle  imprese).  -  1.   Il   Governo,   al   fine
dell'istituzione  di  una  societa'  per  azioni  (di   seguito,   la
"Societa'") per la patrimonializzazione e la  ristrutturazione  delle
imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione  del  capitale
da parte di investitori istituzionali e  professionali.  La  Societa'
intraprende iniziative per il rilancio di  imprese  o  gruppi  di  ((
imprese )) con  sede  in  Italia  (di  seguito,  le  "Imprese")  che,
nonostante temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,  siano
caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di  mercato,  ma
necessitino  di  ridefinizione  della  struttura  finanziaria  o   di
adeguata   patrimonializzazione   o   comunque   di   interventi   di
ristrutturazione.  La  Societa'   opera   secondo   i   principi   di
economicita' e convenienza propri degli operatori privati di mercato,
anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari
e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  salva
l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4. 
  2. La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di
ristrutturazione,  di  sostegno  e   riequilibrio   della   struttura
finanziaria e patrimoniale delle  imprese,  favorendo,  tra  l'altro,
processi di consolidamento  industriale  ((  e  occupazionale,  anche
attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di  investimento
che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali  e  di
mercato di cui al comma 1 )). A tal fine, la Societa' puo'  investire
capitale raccolto in proprio, compiere operazioni  di  finanziamento,
acquisire o succedere in rapporti esistenti  anche  ridefinendone  le
condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo  operativo  e  dei
piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o  la
gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi. 
  3. Il  capitale  della  Societa'  e'  sottoscritto  da  investitori
istituzionali  e  professionali  ((   ,   ivi   compresi   gli   enti
previdenziali in quota minoritaria )). La sottoscrizione del capitale
azionario della Societa', con eventuale emissione di azioni anche  di
diversa  categoria,  come  l'apporto  al  patrimonio  netto   tramite
strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel  quadro  di  un
progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione  delle  categorie
di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la  definizione
dell'organizzazione del governo societario sono volte a  favorire  la
raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di
seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune  categorie  di
investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato  nel  limite
delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si
avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i  particolari
diritti previsti dallo statuto della Societa'. 
  4. Gli azionisti  che  si  avvalgono  della  garanzia  dello  Stato
riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al
mercato in conformita' alla normativa della UE in  materia,  anche  a
valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti. 
  5. I soggetti che concorrono alla gestione della  Societa'  operano
in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza  e
terzieta' rispetto  agli  Investitori.  L'organizzazione  dei  flussi
informativi e' indirizzata  alla  trasparenza  dei  processi  e  alla
responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi. 
  6. Obiettivo della Societa' e' la cessione delle partecipate ovvero
il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento
(( entro il termine piu' breve possibile, dopo il  superamento  della
situazione di temporaneo squilibrio  patrimoniale  o  finanziario,  e
comunque entro il termine stabilito dallo  statuto  )).  La  societa'
deve distribuire almeno i due  terzi  degli  utili  prodotti.  ((  Il
Ministro dello sviluppo economico presenta  annualmente  alle  Camere
una  relazione  sull'attivita'  della   Societa',   comprendente   il
monitoraggio delle iniziative in corso. )) 
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ((  da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, )) di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite  le
caratteristiche e la quota massima di  coperture  della  garanzia,  i
criteri e le modalita' di concessione ed  escussione  della  garanzia
stessa (( , anche con riguardo ai diritti dei  soggetti  che  non  si
avvalgono della garanzia, nonche' gli obblighi )) verso lo Stato  dei
soggetti che si avvalgono della garanzia. (( Il decreto e' comunicato
ai competenti organi dell'Unione europea. )) 
  8. Le disponibilita' in conto  residui  iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  sono  versate
nell'anno 2015,  nel  limite  di  euro  300.000.000,00,  ad  apposita
contabilita'  speciale,  di  nuova  istituzione,  a  copertura  delle
garanzie dello Stato previste dal presente articolo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per
          la competitivita' e la giustizia sociale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «6.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio».