(( Art. 7 bis 
 
 
Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, e  successive  modificazioni,  le  parole:  «cinquecento
milioni    di    euro»    sono     sostituite     dalle     seguenti:
«cinquecentocinquanta milioni di euro». 
  2. Al fine dell'integrazione delle risorse  iscritte  nel  bilancio
dello Stato destinate alle garanzie  rilasciate  dallo  Stato  per  i
debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi
del comma 1, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al  relativo  onere  si
provvede: 
    a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
del fondo di parte capitale iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  49,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
del fondo di parte capitale iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  49,  comma
2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2-bis  del
          decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti
          per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
          crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
          1979, n. 95, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il  Tesoro  dello
          Stato puo' garantire in tutto o in parte i  debiti  che  le
          imprese in amministrazione  straordinaria  contraggono  con
          istituzioni creditizie per il finanziamento della  gestione
          corrente e per la  riattivazione  ed  il  completamento  di
          impianti, immobili ed attrezzature industriali. 
              L'ammontare  complessivo  delle  garanzie  prestate  ai
          sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
          delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni  di
          euro. 
              Le  condizioni  e  modalita'  della  prestazione  delle
          garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro  del
          tesoro su conforme delibera del CIPI. 
              Gli  oneri  derivanti  dalle  garanzie  graveranno   su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del tesoro, da classificarsi  tra  le  spese  di  carattere
          obbligatorio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  49
          del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: 
              «2. In esito alla rilevazione di cui al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.».