Art. 8 Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. (( 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni. 2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all' art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2. 6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo. 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse; b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. 8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all' art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalita'.». - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. - 4-ter. (Omissis). 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui all' art. 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all' art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all' art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». - Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 114 (Norme finali). - 1 - 2. (Omissis). 2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.». - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 si veda nelle note all'art. 4.