(( Art. 8 bis 
 
 
Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo  le  parole:  «il  rilascio  della  garanzia»  sono
inserite  le  seguenti:  «diretta,  ai  sensi  dell'articolo  2   del
regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999,  n.  248,  e  successive
modificazioni, da parte». 
  2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' soppresso. 
  3. Il diritto alla restituzione,  nei  confronti  del  beneficiario
finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle  somme  liquidate  a
titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  costituisce
credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto  di  prelazione,
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio  per  spese
di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis  del  codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di  prelazione  spettanti  a
terzi.  La  costituzione  e  l'efficacia  del  privilegio  non   sono
subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito
si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  26  febbraio  1999,   n.   46,   e   successive
modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Rafforzamento del Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie  imprese).  -  1.  Al  fine  di  migliorare
          l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia  per  le
          piccole e medie imprese  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate,  entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto e nel rispetto degli equilibri di  finanza
          pubblica, specifiche disposizioni volte a: 
                a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da
          parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 
              1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo  economico  e
          dell'andamento del mercato finanziario  e  creditizio,  dei
          criteri di valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso
          alla garanzia del Fondo e della misura  dell'accantonamento
          a titolo di coefficiente di rischio; 
              2.  l'incremento,  sull'intero  territorio   nazionale,
          della misura massima della garanzia  diretta  concessa  dal
          Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare  dell'operazione
          finanziaria,   con   riferimento   alle   "operazioni    di
          anticipazione di  credito,  senza  cessione  dello  stesso,
          verso  imprese  che  vantano  crediti  nei   confronti   di
          pubbliche amministrazioni" e alle  "operazioni  finanziarie
          di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente,
          agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, 26 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20  agosto  2012,  n.  193,  fermi  restando  gli
          ulteriori  limiti  nonche'  i  requisiti  e  le   procedure
          previsti  dai  medesimi  articoli;  la  misura  massima  di
          copertura della garanzia diretta di cui al presente  numero
          si applica anche  alle  operazioni  in  favore  di  imprese
          ubicate in  aree  di  crisi  definite  dall'  art.  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ,  nonche'
          alle operazioni garantite a valere sulla  sezione  speciale
          di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 27 luglio  2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. 
              3. la semplificazione delle procedure e delle modalita'
          di presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior
          ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla garanzia
          e di gestione delle relative pratiche; 
              4. misure volte a garantire  l'effettivo  trasferimento
          dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole  e  medie
          imprese beneficiarie dell'intervento; 
                b) limitare il rilascio della  garanzia  diretta,  ai
          sensi dell'art. 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          31 maggio 1999, n.  248,  e  successive  modificazione,  da
          parte  del  Fondo  alle  operazioni  finanziarie  di  nuova
          concessione ed erogazione, escludendo  la  possibilita'  di
          garantire  operazioni  finanziarie  gia'   deliberate   dai
          soggetti finanziatori  alla  data  di  presentazione  della
          richiesta di  garanzia,  salvo  che  le  stesse  non  siano
          condizionate,  nella  loro  esecutivita',  all'acquisizione
          della garanzia da parte del Fondo; 
                b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione  ai
          fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle
          imprese sociali di cui  al  decreto  legislativo  24  marzo
          2006, n. 155 , nonche' delle  cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il comma 53 dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2014) , come modificato dalla presente legge: 
              «53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per  lo
          sviluppo e la  coesione  di  cui  all'art.  4  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  in  coerenza  con  le
          relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di  garanzia
          per le piccole e medie imprese di  cui  all'art.  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              Con apposita delibera del CIPE sono altresi'  assegnati
          al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione,  ulteriori  600  milioni  di
          euro. 
              Il CIPE tiene  conto  degli  stanziamenti  in  sede  di
          assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, anche al fine del rispetto delle  percentuali  di
          riparto di cui al comma 6. 
              La dotazione  del  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni,  e'
          ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.». 
              - Per il riferimento al testo del comma 100 dell'art. 2
          della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note all'art. 8. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  2751-bis  del
          codice civile: 
              «Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno  privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti: 
              1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
              2) le retribuzioni dei professionisti e di  ogni  altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione; 
              3) le provvigioni derivanti  dal  rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
              4) i crediti del coltivatore diretto, sia  proprietario
          che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario  o  comunque
          compartecipante, per  i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti, nonche' i  crediti  del  mezzadro  o  del  colono
          indicati dall'art. 2765; 
              5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai  sensi
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  nonche'   delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti; 
              5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole  e
          dei loro consorzi per i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti; 
              5-ter) i crediti delle  imprese  fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.   46,   e   successive
          modificazioni (Riordino della disciplina della  riscossione
          mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L.  28  settembre
          1998, n. 337): 
              «Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1.  Salvo
          quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo  la
          riscossione  coattiva  delle  entrate  dello  Stato,  anche
          diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli  altri
          enti  pubblici,   anche   previdenziali,   esclusi   quelli
          economici. 
              2. Puo' essere effettuata mediante  ruolo  affidato  ai
          concessionari la riscossione coattiva delle  entrate  delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'
          art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              3. Continua comunque ad effettuarsi mediante  ruolo  la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base alle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              3-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
          pubblica di tali crediti. 
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al  comma  3  -bis,   la   societa'   interessata   procede
          all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,  vidimato  e  reso
          esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo  comma,
          del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.
          639.».