(( Art. 8 ter Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria). - 1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all' art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali. 2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta.».