(( Art. 8 ter 
 
Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  in
  materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di  societa'
  che gestiscono almeno uno  stabilimento  industriale  di  interesse
  strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria 
 
  1. All'articolo 2-bis del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Alle  richieste  di  garanzia  relative  alle   operazioni
finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta priorita'  di
istruttoria e di delibera. Il Consiglio  di  gestione  del  Fondo  si
pronuncia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta;
decorso inutilmente il predetto  termine,  la  richiesta  si  intende
accolta». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per  l'esercizio
          di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per
          lo  sviluppo  della  citta'  e   dell'area   di   Taranto),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
          20, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2-bis  (Sostegno  alle  imprese  fornitrici   di
          societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
          di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1  del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e  che
          siano soggette ad amministrazione straordinaria). -  1.  Le
          risorse del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di  euro
          35.000.000,  sono  destinate  per  sostenere  l'accesso  al
          credito delle piccole e medie imprese che siano  fornitrici
          di beni o servizi  connessi  al  risanamento  ambientale  o
          funzionali alla continuazione  dell'attivita'  di  societa'
          che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , e che
          siano soggette  ad  amministrazione  straordinaria,  ovvero
          creditrici, per  le  medesime  causali,  nei  confronti  di
          societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 
              2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del  Fondo  delle
          operazioni finanziarie di  cui  al  comma  1,  le  relative
          richieste  devono   essere   corredate   dall'attestazione,
          rilasciata  dal  Commissario  straordinario   di   cui   al
          decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato,  dal  commissario
          della procedura di  amministrazione  straordinaria  di  cui
          all' art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n.  347,  circa
          la sussistenza, alla data  della  richiesta  stessa,  della
          condizione dell'impresa destinataria del  finanziamento  di
          essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento
          ambientale o funzionali alla  continuazione  dell'attivita'
          di  societa'  che  gestiscono   almeno   uno   stabilimento
          industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che
          siano soggette  ad  amministrazione  straordinaria,  ovvero
          creditrice per le predette causali. 
              2-bis.  Alle  richieste  di  garanzia   relative   alle
          operazioni finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuta priorita' di istruttoria  e  di  delibera.  Il
          Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia  entro  trenta
          giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente
          il predetto termine, la richiesta si intende accolta.».