Art. 2 
 
  1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze
riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme  di
attuazione. 
  2. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le
competenze  riconosciute  dallo   statuto   speciale   (decreto   del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, e  successive
modificazioni ed integrazioni) e dalle relative norme di  attuazione.
In tale contesto le province provvedono ad adeguare le indicazioni di
cui all'art. 1 alle norme dello statuto di autonomia. 
  Il presente provvedimento ed il relativo allegato  saranno  inviati
ai  competenti  organi  di  controllo  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2015 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2015 
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