Art. 2 1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 2. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province provvedono ad adeguare le indicazioni di cui all'art. 1 alle norme dello statuto di autonomia. Il presente provvedimento ed il relativo allegato saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2015 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 661