Art. 4 
 
  1. La regione Puglia trasmette al Ministero della salute  gli  atti
di approvazione dei progetti di realizzazione dell'intervento di  cui
all'art. 2. 
  2. La regione Puglia da' comunicazione al  Ministero  della  salute
dell'indizione delle gare di  appalto,  dell'avvenuta  aggiudicazione
dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo
degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.