Art. 4 1. La regione Puglia trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2. 2. La regione Puglia da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.