Art. 2 Integrazione della documentazione per le istanze in corso 1. Le istanze di accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, possono fruire della semplificazione ivi prevista mediante integrazione dell'istanza con la certificazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. In assenza di tale integrazione il relativo procedimento e' in ogni caso concluso con provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore. 2. Le istanze di accordo preventivo presentate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, anche se inviate anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, devono essere rinnovate o integrate in conformita' alle previsioni di cui all'art. 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2015 Il Ministro: Guidi