Art. 2 
 
 
                  Integrazione della documentazione 
                       per le istanze in corso 
 
  1. Le  istanze  di  accordo  preventivo  ai  sensi  del  punto  2.2
dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 162 del 1999 e successive modificazioni, presentate  anteriormente
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica  n.
8  del  2015,  possono  fruire  della  semplificazione  ivi  prevista
mediante integrazione  dell'istanza  con  la  certificazione  di  cui
all'art. 1, comma  1,  del  presente  decreto.  In  assenza  di  tale
integrazione il relativo procedimento e' in ogni  caso  concluso  con
provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo  economico  sulla
base delle disposizioni precedentemente in vigore. 
  2.  Le  istanze  di  accordo  preventivo  presentate  a   decorrere
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
8 del 2015, anche se inviate  anteriormente  alla  pubblicazione  del
presente decreto, devono essere rinnovate o integrate in  conformita'
alle previsioni di cui all'art. 1. 
  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 marzo 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi