IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e  119  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni,  concernente  la  «Riforma   dell'organizzazione   del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
ed in particolare gli articoli 4,  comma  4,  e  75,  comma  3,  come
modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle  «Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244», con il quale e' stato istituito il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, e in particolare l'articolo  21,  comma  2,  il  quale
prevede, fra l'altro, che la realizzazione di  ciascun  programma  e'
affidata  ad  un  unico  centro  di  responsabilita'  amministrativa,
corrispondente  all'unita'  organizzativa  di   primo   livello   dei
Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; 
  Visto l'articolo  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, recante norme  di  razionalizzazione  della
spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo
modificato dall'articolo 33, comma 4,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, recante  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'articolo 2, del citato  decreto-legge  n.
95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo  unico,
nonche' la Tabella 7, allegata contenente la  rideterminazione  della
dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ed in particolare
l'articolo 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali,
che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e  dei  compiti
degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti  presso
ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non
regolamentare,  su  proposta  del  titolare  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  previa  informativa  alle  organizzazioni  sindacali   di
categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali  nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione; 
  Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014  di  individuazione
degli    uffici    di    livello    dirigenziale     non     generale
dell'amministrazione   centrale,    con    particolare    riferimento
all'articolo 5; 
  Considerata la necessita' di adottare,  in  attuazione  del  quadro
organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n.  98  del  2014,  il
decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui  all'articolo
8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione  degli  uffici
di  livello  dirigenziale  non   generale   dell'Ufficio   scolastico
regionale per il Lazio; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera g)  del
predetto d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'Ufficio scolastico regionale  per
il Lazio, di cui e' titolare un dirigente  di  livello  generale,  si
articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in 13  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
  Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo  d.P.C.M.  n.  98
del 2014, dal  titolare  dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il
Lazio, previa informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria; 
  Sentite le  Organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo  a
partecipare alla contrattazione nelle riunioni  del  30  ottobre,  12
novembre e 2 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 
 
  1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa  vigente  in
capo agli  Uffici  scolastici  regionali,  con  particolare  riguardo
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio,  di  seguito  denominato
USR,  di  livello  dirigenziale  generale,  con  sede  in   Roma   e'
organizzato in  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale  per
funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti  di  supporto
alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in  coordinamento  con
le direzioni generali competenti del Ministero. 
  2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che
regolano le pubbliche amministrazioni e  delle  specifiche  norme  di
settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa,  alla
valutazione   della   performance   e   alla   digitalizzazione   dei
procedimenti amministrativi. 
  3. Ai sensi dell' articolo 8, comma 7, lett. g) del d.P.C.M. n.  98
del 2014, l'USR si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali
e in n. 13 posizioni dirigenziali  non  generali  per  l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive. 
  4. I compiti degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
istituiti presso l'USR sono individuati negli articoli 2 e 3.