Art. 4 
 
 
                    Funzioni tecnico - ispettive 
 
  1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti  in  servizio  presso
l'USR investiti  dell'esercizio  della  funzione  ispettiva  tecnica,
collocato  in  posizione  di  dipendenza  funzionale  dal   dirigente
preposto   all'USR   medesimo,   assolve   alle   funzioni   previste
dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994,  n.  297,  e  successive
modificazioni. 
  2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica  sono
determinate, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.C.M. n.  98  del  2014,
con apposito atto di indirizzo del Ministro.