IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in  particolare,
l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di  seguito
richiamata anche "Agenzia"); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
gennaio 2014, recante approvazione  dello  Statuto  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale, e, in  particolare,  l'art.  11,  comma  1,  dello
Statuto secondo cui la dotazione organica  dell'Agenzia,  fissata  in
numero di 130 unita', comprensive dei posti  di  dirigente  di  prima
fascia e di seconda fascia, e' determinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  da  lui  delegato,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  secondo  le
necessita'  di  funzionamento  dell'Agenzia  e  nel  rispetto   delle
modalita' di trasferimento del personale indicate  nell'art.  22  del
decreto istitutivo; 
  Visto l'art. 20, comma 2, del  predetto  decreto-legge  n.  83  del
2012, secondo cui  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  svolge,  salva
diversa disciplina, le funzioni  di  coordinamento,  di  indirizzo  e
regolazione affidate a DigitPA, le funzioni affidate all'Agenzia  per
la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, quelle  svolte  dal
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri, nonche' quelle dell'Istituto superiore delle  comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione in materia  di  sicurezza  delle
reti; 
  Visto lo stesso comma 2, terzo e quarto periodo, dell'art.  20  del
predetto decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che "...  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento  del
personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie  dell'informazione,  necessario  allo  svolgimento
delle funzioni di cui  al  precedente  periodo.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede alla riduzione delle  strutture  e  delle
dotazioni organiche in  misura  corrispondente  alle  funzioni  e  al
personale effettivamente trasferito all'Agenzia."; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto-legge n. 83  del  2012
secondo  cui,  dalla  data  di  entrata  in   vigore   del   medesimo
decreto-legge, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie
per l'innovazione sono soppressi; 
  Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
il quale prevede che, al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
organi in carica alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, continuano  a  svolgere
le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore  generale
dell'Agenzia per l'Italia digitale e deliberano, altresi', i  bilanci
di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione  degli  enti
stessi, corredati della  relazione  redatta  dall'organo  interno  di
controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
secondo cui sono trasferiti  all'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  il
personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali, compresi  i
connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita
alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, facenti capo  a
DigitPA,  all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione, al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e  l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e all'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie  dell'informazione.  Sono  fatti  salvi  le  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 222,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e i relativi rapporti in  essere,  nonche'  le  risorse
finanziarie a valere sul Progetto  operativo  di  assistenza  tecnica
"Societa'  dell'informazione"  che  permangono  nella  disponibilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto lo stesso comma 3, dell'art. 22 del predetto decreto-legge n.
83 del 2012 che ha fatto salvo il diritto di opzione per il personale
in servizio a tempo  indeterminato  presso  il  Dipartimento  per  la
digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione
tecnologica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  per  il
personale  dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni   e   delle
tecnologie dell'informazione.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla  naturale
scadenza; 
  Visto l'art. 22, comma 4, del citato decreto-legge n. 83  del  2012
il  quale  prevede  che  il  personale  attualmente  in  servizio  in
posizione di comando presso le amministrazioni di  cui  all'art.  20,
comma 2, dello stesso decreto-legge puo' optare per il transito  alle
dipendenze  dell'Agenzia.  Il  personale  comandato  non   transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza; 
  Visto l'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 83  del  2012
secondo cui  con  "Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  quarantacinque
giorni  dalla  nomina  del  direttore   generale   dell'Agenzia,   e'
determinata la dotazione delle risorse  umane  dell'Agenzia,  fissata
entro il limite massimo di 130 unita', con  corrispondente  riduzione
delle  dotazioni  organiche  delle  amministrazioni  di  provenienza,
nonche'  la  dotazione  delle  risorse  finanziarie   e   strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa,  tenendo  conto  del
rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni  dell'Agenzia,   in
un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle  spese
per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con  lo  stesso
decreto  e'  definita  la  tabella  di  equiparazione  del  personale
trasferito  con  quello  appartenente  al   comparto   Ministeri.   I
dipendenti trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di
provenienza,  nonche'  il  trattamento   economico   fondamentale   e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  del
comparto Ministeri, il personale  percepisce  per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici."; 
  Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, secondo
cui nelle more della definizione dei comparti di  contrattazione,  ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  al  personale  dell'Agenzia  si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto "Ministeri"; 
  Visto l'art. 22, comma 7, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012
secondo cui all'attuazione  degli  articoli  19,  20,  21  e  22  del
medesimo decreto-legge si provvede con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Vista la necessita' di predisporre una tabella di equiparazione del
personale che puo' essere interessato  al  trasferimento  con  quello
appartenente al comparto "Ministeri"; 
  Considerato  che  la  predetta  tabella  di  equiparazione  tra  le
qualifiche appartenenti agli ordinamenti  professionali  disciplinati
dai contratti collettivi nazionali di lavoro  dei  comparti  relativi
alle amministrazioni interessate  al  presente  decreto  deve  tenere
conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado
di responsabilita' connessi con i compiti  della  qualifica,  nonche'
dei  titoli  previsti  quali  requisiti  di  accesso  alla  qualifica
medesima; 
  Ritenuto   opportuno   rimettere   alla   valutazione    successiva
dell'Agenzia  per   l'Italia   Digitale   la   determinazione   della
corrispondenza con i profili professionali  che  saranno  individuati
nell'ambito delle  aree,  provvedendo  a  definire  con  il  presente
decreto esclusivamente la confluenza tra  le  posizioni  e  le  fasce
economiche e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici; 
  Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale di
DigitPA, come disciplinato  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 12  aprile
2011; 
  Visto l'ordinamento  professionale  del  personale  degli  enti  di
ricerca,  come  disciplinato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista  dall'accordo   per   il   triennio   1988-1990,
concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca  e
sperimentazione, nonche' dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale non dirigente del comparto delle  istituzioni  e  degli
enti di ricerca e sperimentazione; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale delle Agenzie  fiscali,  quadriennio  normativo  2006  -
2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, che all'art. 5  ha  confermato,
con le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale  previsto
dal CCNL del 28 maggio 2004; 
  Visto l'ordinamento professionale del  personale  non  dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni del comparto  Regioni  ed  Autonomie
locali, come  disciplinato  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  sottoscritto  il  31  marzo  1999,  nonche'  dai   successivi
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non  dirigente
del medesimo comparto; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale  dell'ENAC,   quadriennio   normativo   2006   -   2009,
sottoscritto il 30 novembre 2009, che all'art. 6 ha  confermato,  con
le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto  dal
CCNL del 19 dicembre 2001, come modificato dal CCNL del  19  febbraio
2007; 
  Visto l'ordinamento professionale del  personale  non  dirigenziale
degli Enti pubblici non economici, come  disciplinato  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo  2006  -  2009,
sottoscritto il 1° ottobre 2007; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per  i  dirigenti
di  Aziende  industriali  del  27  aprile   1995,   come   modificato
dall'accordo 19 novembre 1997; 
  Visto l'ordinamento professionale del  personale  non  dirigenziale
dei Ministeri, come disciplinato dal contratto  collettivo  nazionale
di lavoro, quadriennio normativo 2006  -  2009,  sottoscritto  il  14
settembre 2007; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006  -  2009,
sottoscritto il 12 febbraio 2010; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  il  quale
disciplina, tra  l'altro,  i  compiti  del  personale  militare  e  i
requisiti di accesso alle  carriere  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica militare; 
  Visti i contratti collettivi del comparto ministeri del 23  gennaio
2009, del comparto DigitPa del 24 maggio 2011, del  comparto  agenzie
fiscali 29 gennaio 2009, del comparto ricerca del 13 maggio 2009, del
comparto regioni ed enti locali del 31 luglio 2009, del comparto ENAC
del 18 marzo 2010, del comparto enti pubblici non  economici  del  18
febbraio 2009, relativi al biennio economico  2008/2009,  nonche'  il
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184,  per
il personale delle Forze armate; 
  Ritenuto  necessario,  ai  fini  della   confluenza   nelle   fasce
retributive del comparto "Ministeri",  confrontare  gli  importi  dei
trattamenti tabellari,  fermo  restando  il  diritto  all'assegno  ad
personam secondo quanto previsto dall'art. 22, del  decreto-legge  n.
83 del 2012; 
  Confrontate le rispettive voci retributive tabellari e  individuata
la corrispondenza in base  al  criterio  della  maggiore  prossimita'
degli importi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il  20  dicembre  2012,
concernente  la  nomina  del  Direttore  generale  dell'Agenzia   per
l'Italia digitale, il quale, ai sensi  dell'art.  22,  comma  2,  del
decreto-legge n. 83 del 2012 ha esercitato, in  via  transitoria,  le
funzioni svolte dagli  enti  soppressi  in  qualita'  di  Commissario
straordinario, fino alla nomina degli  altri  organi  della  predetta
Agenzia; 
  Vista la nota n. 967 del 5 febbraio  2013  del  Direttore  generale
dell'Agenzia per l'Italia digitale, con  la  quale,  in  qualita'  di
Commissario  straordinario,  ha  chiesto  agli  organi   degli   enti
soppressi, ai sensi del citato art. 22, del decreto-legge 83/2012, di
provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio alla  data  del
31 dicembre  2012,  nonche'  di  produrre  un  documento  integrativo
relativo alla gestione dal 1° al 15 gennaio 2013; 
  Vista la nota n.  50326  del  12  giugno  2013,  con  la  quale  il
Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine  al
conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012, dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui  alla  delibera
n. 202 del 5 marzo  2013,  del  Consiglio  di  amministrazione  della
medesima Agenzia; 
  Vista la nota n. 76814  del  1°  ottobre  2014,  con  la  quale  il
Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine  al
conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012 e  sulla  situazione
contabile del periodo dal 1° al 15 gennaio 2013, di DigitPA,  di  cui
alla delibera n. 2 del 30 luglio  2014  del  Comitato  direttivo  del
soppresso ente; 
  Viste, altresi', le note dell'Agenzia per l'Italia digitale del  13
marzo 2014, n. 3253, del 5 giugno 2014, n. 5919  e  del  2  settembre
2014,  n.  8432  con  cui  l'Agenzia  medesima  comunica,   ai   fini
dell'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   all'art.   22   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dall'art. 1, comma 1,
della legge 7 agosto 2012, n.  134,  la  ricognizione  delle  risorse
umane in servizio alla data del  26  giugno  2012  e  riferimenti  in
merito   alle   risorse   finanziarie   e   strumentali   presso   le
Amministrazioni  di  cui  all'art.  20,   comma   2,   del   medesimo
decreto-legge 83/2012, dalle quali sono  ricavate  le  corrispondenti
risultanze del presente decreto; 
  Vista  la  nota  interlocutoria  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45440  dell'8
agosto 2014; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
20 dicembre 2013, concernente il trasferimento delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie del Dipartimento  per  la  digitalizzazione
della pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  all'Agenzia  per  l'Italia
digitale; 
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo  economico  -  Direzione
generale per  le  risorse,  l'organizzazione  e  il  bilancio  del  5
settembre 2014, n. 21441 e ritenuto che non sia ostativa all'adozione
del presente decreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 22,  comma
6,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha per oggetto: 
    a) la determinazione della dotazione  organica  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
    b) la previsione della corrispondente riduzione  delle  dotazioni
organiche delle  amministrazioni  di  provenienza  del  personale  in
servizio, in posizione di comando, presso l'Agenzia che  esercita  il
diritto di opzione  per  il  transito  alle  dipendenze  dell'Agenzia
medesima; 
    c) l'individuazione della dotazione delle risorse  finanziarie  e
strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia,  tenendo  conto
del rapporto tra personale dipendente  e  funzioni  dell'Agenzia,  in
un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle  spese
per il funzionamento e per le collaborazioni esterne; 
    d) la definizione della tabella di  equiparazione  del  personale
trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri.