IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive; Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che dispone che le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel mondo dell'artigianato digitale; c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale; Visto, altresi', il comma 59 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57 dianzi citati; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 istituisce e disciplina l'istituto del contratto di rete; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "Legge": la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014 e successive modifiche e integrazioni); b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; c) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; e) "Fondo per la crescita sostenibile": il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; f) "Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati secondo quanto previsto all'art. 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese; g) "Istituti di ricerca pubblici": gli enti pubblici, non identificabili con le universita', aventi il compito di svolgere attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico; h) "Universita'": gli enti di diritto pubblico e privato, operanti nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle attivita' culturali; i) "Istituzioni scolastiche autonome": le istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono state attribuite personalita' giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; l) "Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo": associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti assimilabili; m) "Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o piu' Imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33e successive modificazioni e integrazioni, nonche' i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile; n) "Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attivita' innovative nell'ambito della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale; o) "Beneficiario/Beneficiari": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni; p) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso zero da restituire in quota parte; q) "Imprese artigiane": imprese costituite in forma individuale o collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa; r) "Microimprese": le imprese cosi' classificate in base ai criteri indicati nell'Allegato 1 del Regolamento GBER.