Art. 10 
 
 
           Ulteriori adempimenti a carico dei Beneficiari 
 
  1. I Beneficiari, oltre  al  rispetto  degli  adempimenti  previsti
dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a: 
  a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi
alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al  completamento  del
programma; 
  b) consentire  e  favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali  competenti
in materia, anche mediante sopralluoghi, al  fine  di  verificare  lo
stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e  le  condizioni  di
mantenimento delle agevolazioni; 
  c) corrispondere a tutte  le  richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; 
  d) non cessare l'attivita' ammessa alle  agevolazioni  nei  5  anni
successivi al completamento del programma; 
  e) non distogliere dall'uso  previsto  i  beni  e  le  attrezzature
oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi  al  completamento  del
programma; 
  f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione  del
programma agevolato, con le  modalita'  allo  scopo  individuate  dal
Ministero.