Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico dei Beneficiari 1. I Beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a: a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma; b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; d) non cessare l'attivita' ammessa alle agevolazioni nei 5 anni successivi al completamento del programma; e) non distogliere dall'uso previsto i beni e le attrezzature oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi al completamento del programma; f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.