Art. 11 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate  e
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
l'ammissione, la fruizione  e  il  mantenimento  delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi agevolati.