Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate e sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per l'ammissione, la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi agevolati.