Art. 12 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto proponente ovvero al Beneficiario e non sanabili; b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 3; c) mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati all'art. 5, comma 3, lettere c) e d); d) mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni; e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 10; f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare; g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 928