Art. 12 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
  a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ovvero accertamento di documentazione  incompleta  o  irregolare  per
fatti  comunque  imputabili  al   Soggetto   proponente   ovvero   al
Beneficiario e non sanabili; 
  b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui
all'art. 7, comma 3; 
  c)  mancata  realizzazione  dell'iniziativa  nei  termini  indicati
all'art. 5, comma 3, lettere c) e d); 
  d)  mancato  completamento  del  programma  per   una   percentuale
superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni; 
  e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 10; 
  f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno,  della  quota
parte di sovvenzione da rimborsare; 
  g) in tutti gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di  cui
all'art. 8,  comma  1,  dal  provvedimento  di  concessione  e  dalla
normativa di riferimento. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015 
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