Art. 4 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le
Imprese  formalmente  riunite,  in  numero  almeno  pari  a  15,   in
associazione  temporanea  di   imprese   (ATI),   in   raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese, che, alla data
di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma  2,  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese; 
  b) essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
  c)  non  rientrare  tra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
  d) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
  e) non essere  state  destinatarie,  nei  tre  anni  precedenti  la
domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse
dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; 
  f) avere restituito agevolazioni  godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
  g)  non  trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  l'associazione
temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di  imprese
(RTI) ovvero la Rete di imprese devono essere costituiti  da  Imprese
artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari  al  50  percento
dei partecipanti e soddisfare inoltre le seguenti condizioni: 
  a) configurare una collaborazione  effettiva  e  coerente  rispetto
all'articolazione e ai  contenuti  del  programma  proposto,  nonche'
rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso; 
  b) prevedere un accordo di collaborazione, stipulato anche  tramite
scrittura privata, tra i soggetti di cui al comma 1, che: 
  1) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere
di rappresentanza, anche per effetto di  un  mandato  collettivo  con
rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero; 
  2)  definisca  la  suddivisione  delle  competenze  delle   Imprese
partecipanti, con specifico riferimento al programma proposto; 
  3) preveda, in caso di agevolabilita' della proposta progettuale  e
a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma
6, la sottoscrizione  di  un  contratto  di  rete  con  soggettivita'
giuridica secondo quanto previsto all'art.  3,  comma  4-quater,  del
decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di  un  consorzio
con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora
lo stesso contratto di rete con soggettivita' giuridica  o  consorzio
con  attivita'  esterna  non  sia  stato  gia'  sottoscritto   ovvero
costituito. 
  3. La mancanza di uno o piu' requisiti di cui al comma  1  in  capo
anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete  di  imprese
comporta la non ammissibilita' della domanda di agevolazioni. 
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda  di
agevolazione.