Art. 5 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  1,  comma  57,  della  Legge,  i  programmi
ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla: 
  a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a  codice
sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle
scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; 
  b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative  nel
mondo dell'artigianato digitale; 
  c) creazione  di  centri  per  servizi  di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese; 
  d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale; 
  e) creazione di nuove realta'  artigianali  o  reti  manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. 
  2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui al comma  1,  i
programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e  la  fruizione  di
tecnologie digitali per la  fabbricazione  di  nuovi  prodotti  e  la
promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in
particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attivita': 
  a) ricerca e sviluppo  di  software  e  hardware  di  fabbricazione
digitale; 
  b) condivisione in modalita' "open" di informazioni, documentazione
e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso
l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a  quelli
erogati in modalita' "cloud"; 
  c)  messa  a  disposizione  delle  tecnologie  e  dei  servizi   di
fabbricazione  digitale  al  fine  di  facilitare  il  passaggio  dal
concetto  di  prodotto  alla  sua  realizzazione   e   vendita,   con
particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti  di
prototipazione elettronica avanzata e software  dinamici;  tecnologie
di "open hardware"; lavorazioni digitali quali il taglio laser  e  la
fresatura a controllo numerico; 
  d) diffusione delle nuove tecnologie digitali  di  fabbricazione  e
commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e  gli
altri soggetti di cui al comma 3, lettera e), che hanno  sottoscritto
accordi di collaborazione. 
  3. I programmi devono inoltre: 
  a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori  a
euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00; 
  b)  riportare  espressamente  le  modalita'  attraverso  le   quali
perseguire  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   con   particolare
riferimento  al  contributo  offerto  dalle  attivita'  svolte   allo
sviluppo  e  alla  diffusione,  tra   le   imprese   costituenti   il
Beneficiario e i partner del programma di cui  alla  lettera  e)  del
presente  comma,  delle  tecnologie  e  delle  modalita'   produttive
dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile; 
  c) essere avviati  dopo  la  presentazione  della  domanda  di  cui
all'art. 8, comma 2, purche' sia stata formalmente costituita la Rete
di imprese sulla base  di  quanto  stabilito  all'art.  4,  comma  2,
lettera b), punto 3), e comunque non oltre  i  60  giorni  successivi
alla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di  avvio
dell'iniziativa si intende  la  data  di  acquisizione  degli  attivi
direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo
impegno giuridicamente  vincolante  ad  ordinare  attrezzature  o  di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima; 
  d) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non  superiore  a
36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per  data
di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di
spesa ammissibile all'agevolazione; 
  e) prevedere  forme  di  collaborazione  con  Istituti  di  ricerca
pubblici, Universita', Istituzioni scolastiche autonome,  Imprese  ed
Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo; 
  f) essere localizzati sul territorio nazionale.