Art. 5 Programmi ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 57, della Legge, i programmi ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla: a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel mondo dell'artigianato digitale; c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale; e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. 2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e la fruizione di tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attivita': a) ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale; b) condivisione in modalita' "open" di informazioni, documentazione e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a quelli erogati in modalita' "cloud"; c) messa a disposizione delle tecnologie e dei servizi di fabbricazione digitale al fine di facilitare il passaggio dal concetto di prodotto alla sua realizzazione e vendita, con particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici; tecnologie di "open hardware"; lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico; d) diffusione delle nuove tecnologie digitali di fabbricazione e commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui al comma 3, lettera e), che hanno sottoscritto accordi di collaborazione. 3. I programmi devono inoltre: a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00; b) riportare espressamente le modalita' attraverso le quali perseguire le finalita' di cui al comma 1, con particolare riferimento al contributo offerto dalle attivita' svolte allo sviluppo e alla diffusione, tra le imprese costituenti il Beneficiario e i partner del programma di cui alla lettera e) del presente comma, delle tecnologie e delle modalita' produttive dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile; c) essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2, purche' sia stata formalmente costituita la Rete di imprese sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3), e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di avvio dell'iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima; d) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile all'agevolazione; e) prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Universita', Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo; f) essere localizzati sul territorio nazionale.