Art. 6 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese di investimento e gestione relative a: a) beni strumentali nuovi di fabbrica; b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma; c) attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), alle condizioni e nei limiti fissati dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1; d) consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30 percento dell'importo complessivo del programma; e) canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma; f) oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, nel limite massimo del 10 percento dell'importo complessivo del programma; g) realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni; h) opere murarie e assimilabili nel limite del 10 percento dell'importo complessivo del programma. 2. Il termine iniziale di ammissibilita' delle spese di cui al comma 1 e' la data di presentazione della domanda per le Reti di imprese gia' costituite a tale data in conformita' alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3); per le altre tipologie di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettivita' giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero di costituzione del consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile. 3. Non sono ammesse le spese relative a: acquisto di terreni e fabbricati; commesse interne, fatte salve quelle per le attivita' di cui al comma 1, lettera c); IVA; costi sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria; costi relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali usate. 4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.), attraverso un conto corrente bancario destinato esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalita' che saranno individuate dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1; b) non essere relative, con specifico riferimento alle spese di cui alle lettere a) e b), a compravendita tra il Beneficiario e le imprese costituenti lo stesso.