Art. 6 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese di investimento e gestione relative a: 
  a) beni strumentali nuovi di fabbrica; 
  b)  componenti  hardware  e  software  strettamente  funzionali  al
programma; 
  c) attivita' di ricerca e sviluppo di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera a), alle condizioni e nei limiti fissati dal provvedimento di
cui all'art. 8, comma 1; 
  d)  consulenze  tecnico-specialistiche   e   servizi   equivalenti,
limitatamente al 30 percento dell'importo complessivo del programma; 
  e) canoni di locazione degli immobili destinati alla  realizzazione
del programma; 
  f)  oneri  finanziari  sui  finanziamenti   bancari   concessi   al
Beneficiario,  nel  limite  massimo  del  10  percento   dell'importo
complessivo del programma; 
  g)  realizzazione   di   prodotti   editoriali   finalizzati   alla
diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome  e  gli  altri
soggetti di  cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera  e),  delle  nuove
tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del  programma
ammesso alle agevolazioni; 
  h)  opere  murarie  e  assimilabili  nel  limite  del  10  percento
dell'importo complessivo del programma. 
  2. Il termine iniziale di ammissibilita'  delle  spese  di  cui  al
comma 1 e' la data di presentazione della  domanda  per  le  Reti  di
imprese gia' costituite a tale data in conformita' alle condizioni di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3); per le altre tipologie
di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni  a
partire dalla data, successiva alla presentazione della  domanda,  di
sottoscrizione del contratto di rete avente  soggettivita'  giuridica
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge
n. 5 del 2009, ovvero di costituzione  del  consorzio  con  attivita'
esterna di cui all'art. 2612 del codice civile. 
  3. Non sono ammesse le spese relative  a:  acquisto  di  terreni  e
fabbricati; commesse interne, fatte salve quelle per le attivita'  di
cui al comma 1,  lettera  c);  IVA;  costi  sostenuti  attraverso  il
sistema   della   locazione    finanziaria;    costi    relativi    a
immobilizzazioni materiali e immateriali usate. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: 
  a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA
Credit  Transfer  ovvero  mediante  ricevuta   bancaria   elettronica
(RI.BA.),   attraverso   un   conto   corrente   bancario   destinato
esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalita' che
saranno individuate dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1; 
  b) non essere relative, con specifico riferimento alle spese di cui
alle lettere a) e b),  a  compravendita  tra  il  Beneficiario  e  le
imprese costituenti lo stesso.