Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 percento delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de minimis. 2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse e' rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e ritenute ammissibili. 3. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche. 4. La sovvenzione parzialmente rimborsabile e' restituita dal Beneficiario in misura pari all'85 percento della medesima sovvenzione. 5. La parte della sovvenzione da restituire e' rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di restituzione. 6. La parte della sovvenzione non rimborsabile e' concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione. 7. I Beneficiari assicurano, destinando allo scopo almeno una parte del fondo patrimoniale ovvero del fondo consortile e secondo le modalita' specificate con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, la copertura finanziaria del programma in misura pari al 30 percento dell'importo dello stesso.