Art. 7 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1.  Le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  una  sovvenzione
parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 percento delle  spese
ammissibili,  nel  limite  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  de
minimis. 
  2.  L'ammontare  complessivo   delle   agevolazioni   concesse   e'
rideterminato dal Ministero a conclusione del programma,  sulla  base
delle spese effettivamente  sostenute  dal  Beneficiario  e  ritenute
ammissibili. 
  3. Le agevolazioni concesse in relazione ai  programmi  di  cui  al
presente  decreto  non  sono  cumulabili   con   altre   agevolazioni
pubbliche. 
  4. La  sovvenzione  parzialmente  rimborsabile  e'  restituita  dal
Beneficiario  in  misura  pari   all'85   percento   della   medesima
sovvenzione. 
  5. La parte della sovvenzione da restituire  e'  rimborsata,  senza
interessi,  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno  tre  mesi
dall'erogazione dell'ultima quota a saldo  dell'agevolazione,  il  30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un  numero  massimo  di  10
quote di restituzione. 
  6. La parte della sovvenzione non rimborsabile e' concessa a titolo
di contributo in conto impianti e/o conto gestione. 
  7. I Beneficiari assicurano, destinando allo scopo almeno una parte
del fondo patrimoniale ovvero  del  fondo  consortile  e  secondo  le
modalita' specificate con il provvedimento di cui all'art.  8,  comma
1, la copertura finanziaria  del  programma  in  misura  pari  al  30
percento dell'importo dello stesso.