Art. 8 
 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1.  I  termini,  iniziale  e  finale,  e  le   modalita'   per   la
presentazione delle domande di agevolazione sono definiti,  entro  90
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  dal  Ministero  con
successivo decreto a firma del Direttore generale per  gli  incentivi
alle imprese. Con il medesimo  provvedimento  e  con  riferimento  ai
criteri di valutazione di cui al comma 10, sono definiti i  punteggi,
le condizioni e le soglie minime  di  ammissibilita'  ai  fini  della
valutazione delle domande,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la
concessione dell'agevolazione e la  presentazione  e  gestione  delle
rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione,  nonche'
l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini  della  fruizione
delle agevolazioni previste dal presente decreto. 
  2. Alla domanda di agevolazione e' acclusa, sulla base degli schemi
riportati in allegato al provvedimento di cui al comma 1, la seguente
documentazione: 
  a) descrizione dettagliata del programma proposto, che ne  evidenzi
i  contenuti  innovativi  in  relazione  alla   diffusione   e   alla
implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale, ovvero di
modelli  di  vendita  non  convenzionali,   e   che   qualifichi   il
coinvolgimento di ciascun partecipante, nonche' dei soggetti  partner
di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), nelle attivita' del programma
e in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso; 
  b) piano articolato dei costi del programma; 
  c) futura  composizione  del  Beneficiario,  anche  in  termini  di
struttura e modalita' di governance dello stesso e  di  articolazione
del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile. 
  3. Alla domanda di agevolazione sono altresi' allegati: 
  a) formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle  Imprese
costituenti   il   Soggetto   proponente,   delle    condizioni    di
ammissibilita' soggettive di cui all'art. 4, comma 1; 
  b) documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la
costituzione  dell'associazione  temporanea  di  imprese  (ATI),  del
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),  del  contratto  di  rete
ovvero del consorzio; 
  c) accordi di collaborazione di cui all'art. 5,  comma  3,  lettera
e), debitamente controfirmati dalle parti; 
  d) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento  di  cui  al
comma 1. 
  4.  Entro  i  30  giorni  successivi  al  termine  finale  per   la
presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero forma una
graduatoria decrescente sulla base del punteggio assegnato a  ciascun
programma  proposto  in  relazione   al   criterio   di   valutazione
"articolazione e solidita' patrimoniale del Soggetto  proponente"  di
cui al comma 10, lettera a). 
  5. Le domande relative ai programmi non presenti nella  graduatoria
di cui al comma 4, per mancato raggiungimento della soglia minima  di
ammissibilita' fissata con il provvedimento di cui al comma  1,  sono
da considerarsi decadute. 
  6. I programmi presentati sono sottoposti all'attivita' istruttoria
in base alla posizione assunta nella graduatoria di cui al  comma  4.
Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu'
delle soglie di ammissibilita' di cui al comma 11  o,  comunque,  non
ritenute  ammissibili,  il  Ministero  comunica  i  motivi   ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.  Nel
caso  di  valutazione  positiva  il  Ministero  invia   al   Soggetto
proponente   la   comunicazione   di   agevolabilita'.    L'attivita'
istruttoria e' ultimata nel termine di  45  giorni  a  decorrere  dal
ricevimento della documentazione di cui al comma 8. 
  7.  Nel  corso  dell'attivita'  istruttoria   il   Ministero   puo'
richiedere   integrazioni   documentali   o   a   chiarimento   delle
informazioni progettuali gia' acquisite. 
  8.  Il  Soggetto   proponente,   ricevuta   la   comunicazione   di
agevolabilita' di cui al comma 6, trasmette, nel  termine  perentorio
di 90 giorni a partire dalla ricezione della predetta comunicazione e
pena la decadenza della domanda di agevolazione, secondo le modalita'
previste dal provvedimento di cui al comma 1, la documentazione  atta
a provare la  costituzione  della  Rete  di  imprese  secondo  quanto
previsto all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3), unitamente a: 
  a) eventuali variazioni del  programma  proposto,  con  particolare
riferimento a quanto riportato in domanda rispetto alla  composizione
del Beneficiario e alle collaborazioni oggetto degli accordi  di  cui
all'art. 5, comma 3, lettera e); 
  b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime  di
aiuto "de minimis"; 
  c) documentazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di
un'apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  l'impegno
assunto da ciascuna  Impresa  facente  parte  del  Beneficiario  alla
restituzione del  finanziamento  concesso  in  solido  con  il  fondo
patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile; 
  d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di
cui al comma 1. 
  9. Eventuali variazioni del  programma  proposto,  successive  alla
comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 6, in contrasto con i
requisiti di ammissibilita'  previsti  dal  presente  decreto  ovvero
determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilita'
previste dal provvedimento di cui al comma 1, comportano  il  rigetto
della domanda di agevolazione  e  il  conseguente  scorrimento  della
graduatoria di ammissione alla fase istruttoria di cui al comma 4; in
ogni caso le  variazioni  determinanti  la  riduzione  del  punteggio
relativo al criterio di cui al comma 10, lettera  a),  comportano  il
rigetto della domanda di agevolazione. 
  10. I programmi proposti sono valutati, tramite  l'attribuzione  di
punteggi, in base ai seguenti criteri: 
    a)  articolazione   e   solidita'   patrimoniale   del   Soggetto
proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 
  1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del  fondo
consortile in rapporto all'importo del programma; 
  2) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione, valutato in
base  all'apporto  al  fondo  patrimoniale  comune  ovvero  al  fondo
consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante; 
    b)  rispondenza  al  programma  delle  collaborazioni   attivate,
valutato sulla base dei seguenti indicatori: 
  1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui  all'art.
5, comma 3, lettera e); 
  2) grado di coerenza con gli obiettivi e i contenuti del  programma
e   di   valorizzazione,   anche   in   relazione    alle    ricadute
socio-economiche e territoriali, delle collaborazioni previste con  i
soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e); 
    c) qualita' della proposta progettuale, valutato sulla  base  dei
seguenti indicatori: 
  1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del
programma; 
  2)   completezza,   analiticita',   cantierabilita'   e   validita'
progettuale del programma presentato. 
  11.  Condizioni  di  applicazione  e  punteggi   dei   criteri   di
valutazione  di  cui  al  comma  10,  nonche'  le  soglie  minime  di
ammissibilita', sono stabiliti con il provvedimento di cui  al  comma
1,  anche  con  riferimento  alla   quantificazione   del   punteggio
aggiuntivo  da  attribuire  alle  domande  presentate  dai   Soggetti
proponenti costituiti, in misura  almeno  pari  al  50  percento,  da
imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di  cui  all'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.