Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. I termini, iniziale e finale, e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento e con riferimento ai criteri di valutazione di cui al comma 10, sono definiti i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilita' ai fini della valutazione delle domande, le modalita' e le condizioni per la concessione dell'agevolazione e la presentazione e gestione delle rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione, nonche' l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 2. Alla domanda di agevolazione e' acclusa, sulla base degli schemi riportati in allegato al provvedimento di cui al comma 1, la seguente documentazione: a) descrizione dettagliata del programma proposto, che ne evidenzi i contenuti innovativi in relazione alla diffusione e alla implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale, ovvero di modelli di vendita non convenzionali, e che qualifichi il coinvolgimento di ciascun partecipante, nonche' dei soggetti partner di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), nelle attivita' del programma e in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso; b) piano articolato dei costi del programma; c) futura composizione del Beneficiario, anche in termini di struttura e modalita' di governance dello stesso e di articolazione del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile. 3. Alla domanda di agevolazione sono altresi' allegati: a) formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle Imprese costituenti il Soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilita' soggettive di cui all'art. 4, comma 1; b) documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la costituzione dell'associazione temporanea di imprese (ATI), del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), del contratto di rete ovvero del consorzio; c) accordi di collaborazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), debitamente controfirmati dalle parti; d) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1. 4. Entro i 30 giorni successivi al termine finale per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero forma una graduatoria decrescente sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma proposto in relazione al criterio di valutazione "articolazione e solidita' patrimoniale del Soggetto proponente" di cui al comma 10, lettera a). 5. Le domande relative ai programmi non presenti nella graduatoria di cui al comma 4, per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilita' fissata con il provvedimento di cui al comma 1, sono da considerarsi decadute. 6. I programmi presentati sono sottoposti all'attivita' istruttoria in base alla posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 4. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' di cui al comma 11 o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di valutazione positiva il Ministero invia al Soggetto proponente la comunicazione di agevolabilita'. L'attivita' istruttoria e' ultimata nel termine di 45 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8. 7. Nel corso dell'attivita' istruttoria il Ministero puo' richiedere integrazioni documentali o a chiarimento delle informazioni progettuali gia' acquisite. 8. Il Soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 6, trasmette, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla ricezione della predetta comunicazione e pena la decadenza della domanda di agevolazione, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al comma 1, la documentazione atta a provare la costituzione della Rete di imprese secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3), unitamente a: a) eventuali variazioni del programma proposto, con particolare riferimento a quanto riportato in domanda rispetto alla composizione del Beneficiario e alle collaborazioni oggetto degli accordi di cui all'art. 5, comma 3, lettera e); b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime di aiuto "de minimis"; c) documentazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impegno assunto da ciascuna Impresa facente parte del Beneficiario alla restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile; d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1. 9. Eventuali variazioni del programma proposto, successive alla comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 6, in contrasto con i requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto ovvero determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilita' previste dal provvedimento di cui al comma 1, comportano il rigetto della domanda di agevolazione e il conseguente scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria di cui al comma 4; in ogni caso le variazioni determinanti la riduzione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 10, lettera a), comportano il rigetto della domanda di agevolazione. 10. I programmi proposti sono valutati, tramite l'attribuzione di punteggi, in base ai seguenti criteri: a) articolazione e solidita' patrimoniale del Soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto all'importo del programma; 2) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione, valutato in base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante; b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e); 2) grado di coerenza con gli obiettivi e i contenuti del programma e di valorizzazione, anche in relazione alle ricadute socio-economiche e territoriali, delle collaborazioni previste con i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e); c) qualita' della proposta progettuale, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma; 2) completezza, analiticita', cantierabilita' e validita' progettuale del programma presentato. 11. Condizioni di applicazione e punteggi dei criteri di valutazione di cui al comma 10, nonche' le soglie minime di ammissibilita', sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione del punteggio aggiuntivo da attribuire alle domande presentate dai Soggetti proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.