Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. L'agevolazione e' erogata dal Ministero in favore dei Beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25 percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta per la quota a saldo, e sulla base delle modalita' stabilite con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. 2. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Ministero puo' adottare la procedura prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, e dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con l'Associazione bancaria italiana, laddove applicabile per effetto dell'estensione della predetta convenzione alle finalita' di cui al presente decreto. 3. Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del Beneficiario; c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il programma ammesso, nonche' l'ammissibilita' delle singole voci di spesa; d) determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.