Art. 9 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  L'agevolazione  e'  erogata  dal  Ministero   in   favore   dei
Beneficiari a fronte dell'acquisizione  della  documentazione  e  dei
titoli  di  spesa   inerenti   alla   realizzazione   dell'iniziativa
agevolata, per stati di avanzamento di  importo  almeno  pari  al  25
percento della spesa ammessa per ciascun  programma,  eccezion  fatta
per la quota a saldo, e sulla  base  delle  modalita'  stabilite  con
successivo decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese. 
  2. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il  Ministero  puo'
adottare la procedura prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  236  dell'8  ottobre
2013, e dalla convenzione stipulata in  data  12  febbraio  2014  con
l'Associazione bancaria italiana,  laddove  applicabile  per  effetto
dell'estensione della predetta convenzione alle finalita' di  cui  al
presente decreto. 
  3. Il Ministero, entro 60 giorni dalla  presentazione  di  ciascuna
richiesta di erogazione, provvede a: 
  a) verificare la regolarita' e la completezza della  documentazione
presentata; 
  b)  accertare  la  vigenza  e  la  regolarita'   contributiva   del
Beneficiario; 
  c) verificare la corrispondenza  tra  la  documentazione  di  spesa
presentata e il programma  ammesso,  nonche'  l'ammissibilita'  delle
singole voci di spesa; 
    d) determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in
relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.