IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.111   recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma 5, il quale stabilisce,  in
relazione alle risorse da assegnare  alle  pubbliche  amministrazioni
interessate, a fronte degli oneri da sostenere per  gli  accertamenti
medico-legali  sui  dipendenti  assenti  dal  servizio  per  malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali, che: 
    a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non
utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel
limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta,
rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere
obbligatorio in relazione agli  oneri  di  pertinenza  dei  Ministeri
ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura  dei  medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da
quelle statali; 
    b) a decorrere dall'esercizio 2013,  con  legge  di  bilancio  e'
stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla
copertura   degli   accertamenti   medico-legali   sostenuti    dalle
amministrazioni  pubbliche,  per  un  importo  complessivamente   non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013,
in riduzione di 70 milioni di euro. 
  Visto l'art. 1, comma 339, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Legge di stabilita' 2014) il quale dispone che a decorrere dall'anno
2014, la quota delle  risorse  di  cui  all'art.  17,  comma  5,  del
decreto-legge n. 98 del 2011,  convertito  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle  regioni,  a  fronte
degli oneri da  sostenere  per  gli  accertamenti  medico-legali  sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali, e' ripartita annualmente tra le regioni con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che ai sensi del sopra citato  comma  339  dell'art.  1
della legge 147/2013 il Ministero dell'economia  e  finanze  provvede
alla predisposizione  del  decreto  di  riparto  sulla  base  di  una
proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da
trasmettere entro il 31 marzo di ciascun  anno,  con  riferimento  ai
dati relativi all'anno precedente; 
  Vista la nota n. 2141/C7SAN del 9  maggio  2014  con  la  quale  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome ha  comunicato  di
aver condiviso  quale  criterio  di  ripartizione  delle  risorse  da
attribuite alle regioni e alle province autonome per gli anni 2012  e
2014,  quello  della  quota  d'accesso  relativa  al  riparto   delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per  i
rispettivi anni di competenza; 
  Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  dalla  Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 4 dicembre 2014,  sulla  proposta  del
Ministero della salute  di  deliberazione  del  CIPE  concernente  il
riparto tra  le  Regioni  delle  disponibilita'  finanziarie  per  il
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014; 
  Vista la tabella A dell'allegato A alla predetta Intesa, contenente
le quote di accesso  regionali  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
dell'anno 2014; 
  Ritenuto, pertanto, che sia necessario provvedere alla ripartizione
in favore delle regioni e delle province autonome  del  finanziamento
previsto per l'anno 2014 di euro 17.465.397,00,  iscritto  nel  conto
residui del  cap.  2868  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per le predette finalita', secondo gli
importi indicati nell'allegata tabella; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386  recante  "Norme  per   il
coordinamento della regione Trentino Alto - Adige  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano con  la  riforma  tributaria",  relativi
alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  nella  seduta
del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  Le risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.111, attribuite per l'anno 2014, pari ad euro  17.465.397,00,
sono ripartite tra le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, sulla base delle  quote  di  accesso  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale determinate per lo stesso anno,  secondo
i dati esposti nell'allegata Tabella che forma parte  integrante  del
presente decreto. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 le quote  di  riparto  riferite  alle  province
autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan