Art. 2 
 
  1. Le  regioni  e  le  province  autonome,  fermo  restando  quanto
previsto nell'allegato V alla parte seconda del  decreto  legislativo
n. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri
di  cui  alle  allegate  linee  guida  sulla  base  delle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  nell'allegato  V  alla  parte
seconda  del  decreto   legislativo   n.   152/2006,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
decreto, su richiesta della regione  o  provincia  autonoma,  tenendo
conto delle specifiche peculiarita' ambientali e territoriali  e  per
determinate categorie progettuali dalle stesse individuate: 
  a)  definisce  una  diversa  riduzione  percentuale  delle   soglie
dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda  del  decreto
legislativo n. 152/2006 rispetto a  quanto  previsto  dalle  presenti
linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme  regionali
che, nell'ambito della  procedura  di  autorizzazione  dei  progetti,
garantiscano livelli di tutela ambientale piu' restrittivi di  quelli
stabiliti dalle norme dell'Unione  europea  e  nazionali  nelle  aree
sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida; 
  b) definisce, qualora non siano  applicabili  i  criteri  specifici
individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un  incremento
nella misura  massima  del  30%  delle  soglie  dimensionali  di  cui
all'allegato IV  della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, garantendo livelli di  tutela  ambientale  complessivamente
non inferiori a quelli  richiesti  dalle  vigenti  norme  dell'Unione
europea e nazionali; 
  c) definisce, qualora non siano  applicabili  i  criteri  specifici
individuati al paragrafo 4 delle  allegate  linee  guida,  criteri  o
condizioni in base ai quali e' possibile escludere la sussistenza  di
potenziali effetti significativi  sull'ambiente  e  pertanto  non  e'
richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' alla VIA.