Art. 4 
 
  1. Le linee guida allegate al presente decreto  entrano  in  vigore
nel decimoquinto giorno successivo alla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  trovano  diretta
applicazione  su   tutto   il   territorio   nazionale   nelle   more
dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle  regioni  e  delle
province autonome. 
  2. Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti
i progetti per i quali la procedura di verifica di  assoggettabilita'
o la procedura autorizzativa e' in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
    Roma, 30 marzo 2015 
 
                                                Il Ministro: Galletti