LA COMMISSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252 del 2005); 
  Visto l'art. 18, comma 2 del decreto n. 252 del 2005,  che  dispone
che la COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e
la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione  delle
forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli
iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del  sistema  di
previdenza complementare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252 del  2005,
che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a
garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali  di  tutte  le
forme pensionistiche complementari, al fine  di  tutelare  l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari  e  garantire  il  diritto  alla
portabilita'  della  posizione  individuale  tra   le   varie   forme
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo  all'esigenza  di
garantire la comparabilita' dei costi; 
  Visto sempre l'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252  del
2005, nella parte in cui prevede  che  la  COVIP  detti  disposizioni
volte  all'applicazione  di  regole  comuni  per   tutte   le   forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla  raccolta
delle adesioni, sia per quella  concernente  l'informativa  periodica
agli aderenti; 
  Visto il medesimo art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n.  252
del 2005 che, al fine di realizzare quanto  sopra,  attribuisce,  tra
l'altro, alla COVIP il compito di  elaborare  schemi  per  le  schede
informative, i prospetti e le  note  informative  da  indirizzare  ai
potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari; 
  Vista la propria deliberazione del 31 ottobre 2006,  con  la  quale
sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e  di  nota
informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera g)  del  decreto
n. 252 del 2005; 
  Vista  in  particolare  la  Nota  metodologica   per   il   calcolo
dell'Indicatore sintetico dei costi (ISC), come definita con la sopra
indicata deliberazione del 31 ottobre 2006; 
  Considerato che l'ISC  e'  un  indicatore  utile  a  comprendere  i
diversi  livelli  di  costo  praticati  dalle  forme   pensionistiche
complementari; 
  Considerato che, in base alla citata Nota  metodologica,  l'ISC  e'
attualmente dato dalla differenza tra il tasso interno di  rendimento
calcolato al netto  del  prelievo  fiscale  e  il  tasso  interno  di
rendimento,  sempre  al  netto  del   prelievo   fiscale,   calcolato
considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo; 
  Considerato  che  la  predetta  modalita'   di   calcolo   dell'ISC
presuppone una sostanziale stabilita' del regime  di  tassazione  dei
rendimenti delle forme pensionistiche complementari; 
  Considerato che il regime di tassazione dei rendimenti delle  forme
pensionistiche complementari ha recentemente formato oggetto di varie
modifiche, recate dapprima dal decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
e dalla legge di conversione n. 89 del 23 giugno 2014 e,  da  ultimo,
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Considerato  che  a  seguito  di  dette  modifiche  il  livello  di
tassazione  applicabile  ai  rendimenti  delle  forme  pensionistiche
complementari  e,  conseguentemente  l'ISC,  puo'  variare  anche  in
ragione della tipologia degli  investimenti  effettuati  da  ciascuna
forma pensionistica; 
  Rilevata l'esigenza di evitare che il complessivo regime fiscale di
fatto applicato dalla forma pensionistica possa incidere sul  calcolo
dell'ISC,  cosi'  alterando  l'informativa  in   materia   di   costi
applicati; 
  Ritenuto   pertanto   opportuno   modificare   la   predetta   Nota
metodologica per il calcolo dell'ISC, al fine di non tener piu' conto
nel  calcolo   dell'Indicatore   della   tassazione   applicata   sui
rendimenti, cosi' da neutralizzarla e renderla  irrilevante  ai  fini
dei relativi conteggi; 
  Vista la Circolare del 6 marzo 2015 prot.n. 1389, con la  quale  la
Commissione ha fornito le prime urgenti  indicazioni  operative  alle
forme  pensionistiche  complementari  in  merito  tra  l'altro   alle
modalita' di calcolo dell'ISC, a seguito della legge 23 dicembre 2014
n. 190; 
  Visto l'art. 4, comma 6, della propria deliberazione del 29  maggio
2008 recante il Regolamento sulle modalita' di  adesione  alle  forme
pensionistiche complementari, ai sensi del  quale  i  fondi  pensione
negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e  di  PIP
procedono entro il mese di  marzo  di  ogni  anno  all'aggiornamento,
oltre che delle informazioni relative all'andamento  della  gestione,
delle  informazioni  contenute  nelle  altre   sezioni   della   Nota
informativa, provvedendo al conseguente deposito presso la COVIP  del
nuovo testo di Nota informativa; 
  Ritenuto che la  modifica  della  Nota  metodologica  dell'ISC  sia
necessaria e urgente in connessione con  le  esigenze  di  assicurare
l'ordinato  svolgimento  dell'attivita'  delle  forme  pensionistiche
complementari, di tutelare gli iscritti e i potenziali  aderenti,  di
favorire la trasparenza delle forme stesse  e  in  generale  il  buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare, avuto riguardo
alle intervenute novita' normative riguardanti  la  tassazione  delle
forme pensionistiche complementari; 
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di deroga  previste
dall'art.  9  della  propria  deliberazione  dell'8  settembre   2011
concernente i procedimenti per l'adozione degli atti  di  regolazione
di competenza della COVIP; 
  Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005; 
 
                              Delibera: 
 
di  sostituire  integralmente,  con  quella  allegata  alla  presente
deliberazione, la Nota metodologica per  il  calcolo  dell'Indicatore
sintetico dei costi di cui alla Deliberazione COVIP  del  31  ottobre
2006 recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento  e  di
nota informativa». 
  La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° aprile 2015 
 
                                         Il Presidente f.f.: Massicci