Art. 2
Beneficiari
1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della
legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e'
riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore
convivente con il figlio.
2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in
possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro
annui.