Art. 2 Beneficiari 1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio. 2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro annui.